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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 13 (Sanzioni in materia di impianti termici) — 1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 12 della presente legge e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 da parte del proprietario dell'impianto termico o di un terzo che se ne assume la responsabilità, come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma pari a lire 5.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 1.250.000 in caso di mancata denuncia dell'impianto termico secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 2:
b) pagamento di una somma pari a lire 3.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite di lire 750.000 in caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
c) pagamento di una somma pari a lire 7.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 1.750.000 in caso di omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
d) pagamento di una somma pari a lire 10.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 2.500.000, in caso di mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici.
2. Le medesime sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche nei casi in cui, per il rifiuto o la non disponibilità del responsabile dell'impianto, previamente diffidato, non sia stato possibile effettuare i controlli previsti dall'articolo 12.
3. La vigilanza sugli adempimenti in ordine alla manutenzione e all'esercizio degli impianti termici è svolta, negli ambiti di rispettiva competenza, dai dipendenti della Provincia e dai dipendenti del Comune di Trento a tal riguardo espressamente autorizzati. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza di cui al presente comma ed il personale addetto al controllo di cui all'articolo 12, comma 1 sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
4. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza di cui al comma 3 e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificata da ultimo dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza - ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di energia o al competente organo del Comune di Trento. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia o del Comune di Trento secondo le rispettive competenze.
5. La sanzione di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, relativa alla violazione dell'articolo 31, commi 1 e 2, della medesima legge, cessa di avere applicazione sul territorio provinciale. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti termici.
6. In fase di prima applicazione per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme ed i limiti massimi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento.”
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