Comma abrogato dall'art. 15, comma 18, della L.P. 11/03/2005, n. 3, così recitava:

“1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, articolo come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

"8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all'articolo 14 sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia."”

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