Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, del D. Pres. P. 16/10/2012, n. 22-97/Leg., ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.P. 03/10/2007, n. 15, così recitava:

“Art. 18 - Modifica alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, articolo come modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) al primo periodo della lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: " ivi inclusa la spesa per gli arredi e per le attrezzature necessari per il primo funzionamento delle strutture medesime."

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 12 del 1987.”

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