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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 19 - Modifiche alla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 è sostituito dal seguente:
"3. Alla realizzazione e alla gestione dei campi provvedono i comuni interessati, utilizzando i fondi attribuiti dalla Provincia nell'ambito dei trasferimenti sulla finanza locale. I comuni utilizzano i medesimi fondi per far fronte agli oneri connessi agli interventi di sostegno di cui all'articolo 9".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 le parole: ", redatte sulla base di una convenzione tipo deliberata dalla Giunta provinciale," sono soppresse.
3. L'articolo 9 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - Sostegno dell'attività artigiana ed artistica
1. I comuni possono elaborare, sentita la consulta di cui all'articolo 10, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno dell'artigianato di produzione nonché delle attività artistiche tipiche degli zingari.
2. La realizzazione degli interventi è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3 sulla base di apposita convenzione, che dispone anche le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti."
4. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15, articolo come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, dopo le parole: " Consiglio provinciale," sono aggiunte le seguenti: " da due rappresentanti designati dalla rappresentanza unitaria dei comuni,".
5. Al numero 2 del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 le parole: " sulla convenzione tipo di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: " sui progetti di sostegno dell'attività artigiana ed artistica di cui all'articolo 9".
6. L'articolo 12 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 è abrogato.
7. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 15 del 1985.”
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