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L. P. Bolzano 18/12/2002, n. 15

Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile.
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TITOLO I - NORME GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
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Art. 1 - Oggetto della legge e sfera di applicazione

1. La presente legge disciplina il servizio per la protezione civile e modifica e integra la normativa riguardante il servizio antincendi, in attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche, nonché delle corrispondenti disposizioni dello Stato e della Regione.

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Art. 2 - Organizzazione dei Servizi antincendi e per la protezione civile

1. Sono strutture del Servizio per la protezione civile:

a) i centri operativi comunali;

b) N60

c) il Centro operativo provinciale;

d) l’Agenzia per la Prote

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TITOLO II - SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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Art. 3 - Centro operativo comunale

1. Presso ogni comune è istituito un centro operativo per la protezione civile. I membri del centro operativo comunale sono nominati dal consiglio comunale e hanno il compito di coadiuvare il sindaco stesso nella previsione, nella prevenzione e nell'attuazione delle misure da adottare nel caso di calamità. A tale scopo viene elaborato un piano sulla base di modelli da predisporre a cura “dell’Agenzia per la Protezione civile” N32, che prevede:

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Art. 4 - Centro operativo distrettuale

N33

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Art. 5 - Centro operativo provinciale

1. Il Centro operativo provinciale è insediato presso l’Agenzia per la Protezione civile. I suoi componenti sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni e in ogni caso fino alla nomina dei nuovi componenti. In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richieda l'intervento di più unità organizzative, l’Agenzia per la Protezione civile assume, in collaborazione con il Centro operativo provinciale, compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa. N34

2. Qualora sul territorio provinciale si verifichino eventi che per loro natura o estensione comportino la previsione di gravi situazioni di pericolo, il presidente convoca il Centro opera

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Art. 6 - Comitato provinciale per la protezione civile

1. Al fine di coordinare le attività delle strutture del Servizio per la protezione civile e assicurare un intervento ottimale dell'amministrazione provinciale, il Centro operativo provinciale può essere allargato con rappresentanti di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale e assume i compiti di Comitato provinciale per la protezione civile, al quale spettano i seguenti compiti:

a) deliberare il piano provinciale per la protezione civile, che deve essere approvato dalla Giunta provinciale;

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Art. 7 - Presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile

1. Al presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile competono i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere il Centro operativo provinciale ed il Comitato provinciale per la protezione civile;

b) mantenere un costante collegamento con il Commissariato del Governo, al fine di

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Art. 8 - Stato di calamità

1. Per calamità ai sensi della presente legge si intende un evento che minaccia la vita, la salute o l'approvvigionamento essenziale di numerose persone o animali, oppure che minaccia o danneggia l'ambiente e altri presupposti fondamentali per la vita della popolazione, al punto tale che gli aiuti e la tutela possono essere garantiti solo se le strutture della protezione civile, le autorità, i servizi e le organizzazioni di soccorso addetti agiscono con uniformità di organizzazione e di dirigenza.

2. Il pres

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Art. 9 - Coordinamento degli interventi con lo Stato

1. Qualora, all'atto della dichiarazione dello stato di calamità di cui all'articolo 8 o in un successivo momento, il Presidente della Provincia accerti la sussistenza delle c

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Art. 10 - Competenze delle amministrazioni comunali

1. Il sindaco agisce nell'ambito delle competenze proprie o delegate ai sensi delle vigenti normative ed è l'autorità comunale per la protezione civile. Per l'esecuzione di lavori è fatta salva l'autonomia operativa delle singole amministrazioni, che, comunque, sono tenute a dare notizia delle iniziative adottate ai sindaci interessati.

2. Nel caso di calamità in atto, ovvero nelle situazioni di pericolo immediato, le attività di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite, l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferi

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Art. 11 - Competenze dell'amministrazione provinciale

1. La Provincia autonoma di Bolzano organizza e attua il servizio per la protezione civile. Al fine di assicurare la tutela della popolazione e di difendere le infrastrutture, il territorio, i centri e i nuclei abitati da cause di danno o di pericolo di qualsiasi genere, l'amministrazione provinciale “e l’Agenzia per la protezione civile” N22, nell'ambito delle proprie competenze e del piano provinciale per l

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Art. 12 - Rete radio provinciale

N38

1. N39

2.

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Art. 12-bis (Ufficio Centro funzionale provinciale)

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Art. 12-ter (Comitato provinciale per il servizio antincendi)

N10

1. Presso “l’Agenzia per la Protezione civile” N32 è istituito il Comitato provinciale per il servizio antincendi quale

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Art. 12-quater - Centrale viabilità provinciale

N45

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Art. 13 - (Organizzazioni di volontariato per la protezione civile)

N2

1. Per garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi di protezione civile sul territorio provinciale e statale nonché in Tirolo, in quanto membro del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” (di seguito denominato Euregio), e nei Grigioni, l’Agenzia per la Protezione civile può, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stipulare convenzioni con le org

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Art. 14 - Collaborazione con il Servizio sanitario provinciale

1. Le autorità operanti nella protezione civile collaborano con la ripartizione competente in materia di sanità e con le Aziende sanitarie.

2. Le Aziende sanitarie territorialmente competenti nominano il medico d'emergenza competente per ogni ospedale, che è la persona di riferimento in caso di ca

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Art. 15 - Allertamento dei Servizi antincendi e per la protezione civile

1. Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisc

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Art. 16 - Convenzioni

N16

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Art. 17 - Esercitazioni di protezione civile

N11

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Art. 18 - Potere di requisizione

N11

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Art. 19 - Simbolo della protezione civile

1. Il simbolo della protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano è conforme alle direttive dell'articolo 66 del protocollo

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Art. 20 - Tessera della protezione civile

1. I responsabili “dell’Agenzia per la Protezione civile”

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Art. 21 - Segnale della protezione civile

1. A livello provinciale vengono adottati segnali della protezione civile uniformi per l'allertamento della popolazione in caso di c

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TITOLO III - SERVIZIO ANTINCENDI E ALTRI SERVIZI

N25

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CAPO I - Agenzia per la protezione civile

N25

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Art. 22 - Istituzione

N26

1. È istituita l’“Agenzia per la Protezione civile” N32, di seguito denominata Agenzia.

2. L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia

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Art. 22-bis - Immatricolazione e abilitazione alla guida di veicoli

N82

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Art. 23 - Entrate e patrimonio

N26

1. Le entrate dell’Agenzia consistono in:

a) assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti connessi al servizio antincendi, alla protezione

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Art. 24 - Organi dell’Agenzia

N26

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Art. 25 - Il direttore dell’Agenzia

N83

1. Il direttore dell’Agenzia è nominato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. Al direttore è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza dell’Agenzia. N50

2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce, sentiti i dirigenti competenti, gli obiettivi annuali dell’Agenzia e ne verifica l’attuazione;

b) esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell’Agenzia, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;

c) concede tutte le agevolazioni economiche in materia di servizi antincendi e protezione civile secondo i programmi approvati periodicamente dall’assessore competente;

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Art. 26 - Il collegio dei revisori dei conti

N26

1. La gestione finanziaria dell’Agenzia è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

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Art. 27 - Provvedimenti assessorili e deliberazioni

N27

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Art. 28 - Personale

N26

1. All’Agenzia viene messo a disposizione il personale della Ripartizione Protezione antincendi e civile, con un contingente di 74 unità equivalenti a tempo pieno, del Corpo pe

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Art. 29 - Ricorsi

N26

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Art. 29/bis - Approvazione dello Statuto

N28

1. “Con regolamento è approvato lo Statuto dell’Agenzia

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CAPO II - NORME RIGUARDANTI IL SERVIZIO ANTINCENDI
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Art. 30 - Strutture e compiti del Servizio antincendi

1. Per realizzare le finalità indicate nell'articolo 1, comma 5, il Servizio antincendi:

a) estingue gli incendi, esegue i servizi di vigilanza e di controllo e altri serv

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Art. 31 - Interventi urgenti e non urgenti e servizi a pagamento

1. L'intervento del Servizio antincendi è obbligatorio e gratuito fino a quando permane lo stato di urgenza o di emergenza e comunque non oltre il subentro degli organi tecnici

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Art. 32 - Competenze del Comandante e direzione operativa degli interventi

1. I Corpi dei vigili del fuoco svolgono un pubblico servizio e sottostanno al principio del reciproco aiuto e appoggio. Salvo quanto diversamente fissato nei piani di allarme depositati presso la Centrale provinciale di emergenza, i Corpi dei vigili del fuoco intervengono obbligatoriamente nell'area territoriale di propria competenza e, su richiesta, anche al di fuori della stessa. In tutti gli altri casi intervengono facoltativamente.

2. Salvo diverso accordo, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio dirige l'intervento, assumendone le funzioni di direttore operativo. Tutti i Corpi che interveng

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Art. 33 - Sanzioni

1. I contravventori agli obblighi di cui agli articoli 18 e 32, comma 10, della presente legge sono soggetti a una sanzione amminist

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Art. 34 - Responsabilità civile per i danni

N11

1. “L’Ag

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Art. 35 - Rimborso delle spese per gli interventi e contributi

1. Eventuali spese sostenute dai singoli corpi dei vigili del fuoco volontari per interventi nel proprio comune e alle quali non possono fare fronte con le dotazioni previste nel proprio bilancio sono rimborsate dal loro comune.

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Art. 36 - Contributi delle società di assicurazione

N3

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Art. 37 - Uniforme e distintivi

N11

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Art. 38 - Norme particolari per le esercitazioni

1. Osservando le dovute precauzioni e cautele e nel rispetto di eventuali prescrizioni da concordare con l'Agenzia provinciale per l

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Art. 39 - Servizio obbligatorio per la spazzatura dei camini

N4

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CAPO III - NORME RIGUARDANTI IL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO
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Art. 40 - Normativa generale

1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco ha la sua area di competenza e svolge la sua attività principale nel comune di Bolzano ed è diretto, dal punto di vista tecnico e amministrativo, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. N51

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Art. 41 - Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale, compreso quello assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e assistenziale del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco è disciplinato ai sensi dell'ordinamento del personale della Provincia. N89

2. Il personale del Corpo è inquadrato nel "ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia". Fino a quando non sarà diversamente disciplinato dalla normativa provinciale, il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco cessa dal servizio con gli stessi limi

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Art. 42 - Comandante e vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco

N52

1. Al servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco è preposto il comandante del Corpo permanen

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Art. 43 - Nomina del comandante e del vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco

N90

1. Il comandante e il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono nominati dalla Giunta provinciale per una durata da tre a cinque anni, previo espletamento di una procedura comparativa.

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Art. 44 - Corpo permanente dei vigili del fuoco - Compiti e funzioni

1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, oltre ai compiti generali del servizio antincendi, svolge le seguenti funzioni:

a) N70

b) servizio tecnico a tutela delle persone dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

c)

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Art. 45 - Corpo permanente dei vigili del fuoco - Lavori ed acquisti

1. I lavori, acquisti e servizi espletati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco sono eseguiti di norma in economia tramite il comandante o altro delegato, nei limiti del programma degli investimenti e dei mezzi finanziari autorizzati “dall’Agenzia”

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CAPO IV - NORME RIGUARDANTI I CORPI E LE UNIONI DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
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Art. 46 - Norme generali

1. L'opera dei vigili del fuoco è volontaria e onorifica e non è svolta in veste di rapporto di lavoro o comunque di collaborazione lavorativa.

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Art. 47 - I Corpi dei vigili del fuoco volontari

1. Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge e delle direttive emanate dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile.N12

2. Il Consiglio comunale può ema

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29464 11794180
Art. 48 - Il comandante

1. Il comandante e il vicecomandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari sono nominati dal sindaco su designazione del Corpo; la designazione avviene mediante

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29464 11794181
Art. 49 - Infortuni, malattie e rimborsi

1. In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l’Agenzia provvede, sulla base dei criteri determinati con decreto del direttore dell’Agenzia, da pubblicarsi nell’albo online dell’Agenzia stessa, all’erogazione di un’indennità in favore degli interessati definiti nei predetti criteri.

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29464 11794182
Art. 50 - Oneri finanziari e obblighi a carico del comune

1. Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del servizio antincendi, provvede all'installazione e alla manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale. A tale scopo le amministrazioni comunali possono richiedere le

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Art. 51 - Piano di finanziamento delle dotazioni di servizio dei Corpi dei vigili del fuoco volontari

N19

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Art. 52 - Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e finanziamenti

1. Il direttore dell’Agenzia può, previa approvazione dei programmi da parte dell’assessore competente, concedere i seguenti contributi, sussidi e finanziamenti:

a) ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino all'80 per

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Art. 53 - Unioni distrettuali e Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari

1. Ai fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del servizio, di promuovere lo spirito di solidarietà, di incrementare l'interesse generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si costituiscono in Unioni distrettuali e nell'Unione provinciale. È possibile la costituzione di una società cooperativa.

2. Le modalità di istituzione, gli organi, le competenze delle singole strutture e la loro organizzazione sono definiti nel rispettivo statuto, da predisporre a cura

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CAPO V - SQUADRE AZIENDALI ANTINCENDI
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Art. 54 - Istituzione e competenze

1. La Giunta provinciale stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano avere un proprio servizio di prevenzione incendi e di intervento, la misura minima di detto servizio nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali e il numero dei

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CAPO VI - SCUOLA PROVINCIALE ANTINCENDI
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Art. 55 - Funzionamento e finanziamenti

1. La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare l'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o un altro ente idoneo alla gestione della Scuola provinciale antincendi, che organizza e svolge corsi teorico-pratici di formazione per gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco.

2. La formazione può anche comprendere periodi formativi presso altre istituzioni, scuole o altri centri di formazione situati in e fuori provincia o all'estero. Tale formazione può essere finanziata fino al 100 per cento dalla Scuola provinciale antincendi. N74

3. La Scuola provinciale antincendi può anche sv

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TITOLO IV - NORME FINALI
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29464 11794191
Art. 56 - Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati la legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, la

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Art. 57 - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge trovano copertura con le assegnazioni annue della Regione per l'esercizio delle f

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29464 11794193
Art. 58 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

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Art. 59 - Norma transitoria

N21

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