N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. 03/10/2005, n. 8, così recitava:

"1. Per la regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguentemente al fine della prevenzione degli incendi è istituito in ciascun comune il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini. Per svolgere il servizio di spazzacamino è richiesto il permesso speciale del sindaco, che sente la commissione antincendi, ove esistente. Per l'esecuzione dei lavori di spazzatura dei camini il territorio comunale può essere suddiviso in zone, come pure territori di più comuni possono essere riuniti in una zona. A ciascuna zona deve essere assegnato uno spazzacamino regolarmente autorizzato. Le norme e le tariffe per la spazzatura dei camini sono stabilite, sentita l'Associazione dell'artigianato, con apposito regolamento comunale, ove non si sia provveduto con regolamento provinciale."

Dalla redazione