Articolo abrogato dal D. Pres. P. 05/12/2014, n. 31, così recitava:

“Art. 59 (Norma transitoria) — 1. Fino a quando non saranno nominati gli organi e approvato il bilancio di previsione dell'Azienda speciale, secondo le disposizioni della presente legge e dal relativo regolamento di contabilità e organizzazione, l'attività amministrativa dell'Azienda speciale è esercitata dai corrispondenti organi della cessata Cassa provinciale antincendi, e la gestione finanziaria sarà riferita all'ultimo bilancio di previsione approvato dalla Cassa provinciale antincendi.”

Dalla redazione