Articolo abrogato dal D. Pres. P. 05/12/2014, n. 31, così recitava:

“Art. 51 (Piano di finanziamento delle dotazioni di servizio dei Corpi dei vigili del fuoco volontari) — 1. Il consiglio d’amministrazione dell’Azienda speciale approva un piano per la dotazione del Servizio antincendi con attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti, da predisporre a cura dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Il piano comprende:

a) le tipologie delle dotazioni ammissibili a contributo per i Corpi dei vigili del fuoco volontari, le Unioni distrettuali dei Corpi medesimi, l’Unione provinciale, la Cooperativa dei vigili del fuoco dell’Alto Adige e la Scuola provinciale antincendi;

b) le dotazioni minime per le singole categorie dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;

c) le spese per interventi di manutenzione straordinaria;

d) le spese e dotazioni per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti di appoggio.”

2. Il piano, nel tenere conto dei mezzi finanziari disponibili, può riservare una quota per far fronte alle spese relative ad acquisti imprevisti, urgenti o straordinari.”

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