N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Pres. P. 05/12/2014, n. 31, così recitava:

“Art. 16 (Convenzioni) — 1. L'Azienda speciale di cui all'articolo 22 è autorizzata a stipulare convenzioni con imprese, enti o istituti che siano in grado di fornire con la massima prontezza i mezzi o materiali occorrenti per l'attività di pronto intervento. Nelle convenzioni sono disciplinate le procedure, la durata e le modalità di finanziamento.”

Dalla redazione