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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 21/02/2017, n. 4
D. Pres.P. Bolzano 21/02/2017, n. 4
D. Pres.P. Bolzano 21/02/2017, n. 4
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA |
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Art. 11. Lo statuto dell’Agenzia per la Protezione civile e le modifiche connesse di altre norme provinciali sono indicati |
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Art. 3 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell |
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Allegato A - Statuto dell’Agenzia per la Protezione civileCapo I - Disposizioni generali Art. 1 - Denominazione, fonti giuridiche e sede 1. L’Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Agenzia, istituita con decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32 R, è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. 2. Il presente statuto regola, in adempimento delle norme provinciali vigenti in materia, l’organizzazione e i principi della gestione amministrativa, contabile e tecnico-finanziaria dell’Agenzia. 3. Il direttore di Dipartimento competente, in quanto figura di raccordo fra l’Assessore competente e l’Agenzia, esercita funzioni di coordinamento e di controllo. A tale riguardo il Dipartimento provvede al trasferimento nel bilancio dell’Agenzia dei fondi finanziari approvati dalla Giunta provinciale e sottopone all’approvazione della Giunta provinciale i provvedimenti necessari. La connessa attività amministrativa è svolta dal personale dell’Agenzia. 4. L’Agenzia svolge le proprie funzioni nell’ambito delle seguenti norme: a) legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche; b) legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche; c) legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche; d) legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche; e) legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche; f) legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche; g) legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, e successive modifiche; h) legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7; i) decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32 R, e successive modifiche; j) disposizioni del presente statuto; k) direttive e regolamenti emanati nell’esercizio della propria autonomia. 5. L’Agenzia ha la sede legale e amministrativa a Bolzano. Art. 2 - Finalità e competenze dell’Agenzia 1. L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. 2. L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati. 3. L’Agenzia adempie le seguenti funzioni: a) previsione di rischi ed eventi rilevanti; b) prevenzione e riduzione dei rischi derivanti dai pericoli e sensibilizzazione e formazione della popolazione per il potenziamento dell’autoprotezione; c) intervento e coordinamento in caso di emergenze ed eventi rilevanti; d) ripristino e ricostruzione di strutture e infrastrutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi; e) miglioramento dell’ecologia fluviale e della qualità della vita; f) gestione del demanio idrico. Capo II - Organizzazione dell’Agenzia Art. 3 - Organi 1. Gli organi dell’Agenzia sono: a) il direttore; b) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore è nominato ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali per quattro anni. 3. La Giunta provinciale può sciogliere o revocare gli organi in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto o quando detti organi non siano, per qualsiasi ragione, in grado di funzionare. Nei casi di scioglimento o revoca la Giunta provinciale nomina una persona in qualità di commissario per l’amministrazione dell’Agenzia. 4. Gli organi devono essere ricostituiti entro sei mesi dallo scioglimento o dalla revoca. Art. 4 - Struttura dirigenziale e amministrativa 1. La struttura dirigenziale e amministrativa dell’Agenzia è composta da: a) la direzione unitamente ai centri di servizio; |
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Allegato B - Modifiche di norme provinciali connesse all’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Protezione civileArt. 1 - Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile” 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, e successive modifiche, è così sostituita: “d) l’Agenzia per la Protezione civile;” 2. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “dell'Ufficio per la protezione civile della Provincia” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. 3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, è così sostituita: “b) due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;” 4. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, è abrogata. 5. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, è così sostituito: “1. Il Centro operativo provinciale è insediato presso l’Agenzia per la Protezione civile. I suoi componenti sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni e in ogni caso fino alla nomina dei nuovi componenti. In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richieda l'intervento di più unità organizzative, l’Agenzia per la Protezione civile assume, in collaborazione con il Centro operativo provinciale, compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa.” 6. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, è così sostituita: “e) da due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;” 7. Le lettere f) e h) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, sono abrogate. 8. Nel comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “La funzione di segretario è affidata a un dipendente della ripartizione competente in materia di Protezione antincendi e civile.” sono soppresse. 9. Nel comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “all’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”. 10. Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. 11. Nel comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”. 12. La rubrica dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, è così sostituita: “Art. 12 - Rete radio provinciale” 13. I commi 1, 2, 3 e 3/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, e successive modifiche, sono abrogati. 14. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, è così sostituito: “4. L’Agenzia per la Protezione civile gestisce e amministra gli impianti e le reti radio in concessione all’amministrazione provinciale.” 15. I commi 5 e 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, sono abrogati. 16. Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”. 17. Nel comma 1 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”. 18. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. 19. Dopo l’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 12/quater: “Art. 12/quater - Centrale viabilità provinciale 1. La Centrale viabilità provinciale ha la sede presso l’Agenzia per la Protezione civile. Nella Centrale vengono raccolte, analizzate e messe a disposizione del pubblico le informazioni circa il volume del traffico e il trasporto pubblico locale.” 20. Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, e successive modifiche, le parole “alla Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”, le parole “della stessa Ripartizione” sono sostituite dalle parole “della stessa Agenzia” e le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. 21. Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, e successive modifiche, le parole “an die Landesabteilung Brand- und Zivilschutz” sono sostituite dalle parole “an die Agentur für Bevölkerungsschutz” e le parole “des Amtes für Zivilschutz” sono sostituite dalle parole „der Agentur für Bevölkerungsschutz”. 22. Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, e successive modifiche, le parole “della Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. 23. Nel comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “con l’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”. 24. Nel comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “con l’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”. 25. Nel comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “con l’Ufficio protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”. 26. Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, e successive modifiche, le parole “La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile”. 27. Nel primo e nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse. 28. Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. 29. Nel comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 R, le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” e le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. |
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