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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 31/03/1972, n. 19
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- L.R. 31/01/2024, n. 3
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- L.R. 06/05/1981, n. 97
- L.R. 12/08/1980, n. 86
- L.R. 27/12/1978, n. 71
- L.R. 10/08/1978, n. 34
- L.R. 08/07/1977, n. 47
- L.R. 17/03/1975, n. 8
- L.R. 09/05/1974, n. 10
- L.R. 26/05/1973, n. 21
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TITOLO I - Organi consultivi e di controllo |
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Art. 1 |
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Art. 2 |
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Art. 3 |
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Art. 4Le funzioni consultive indicate nell'art. 10, lettera a, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, modificato dall'art. |
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Art. 5Il limite di importo stabilito dall'art. 16 della legge regionale |
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Art. 6Il servizio tecnico dell'urbanistica previsto dalla tabella A annessa alla legge regio |
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Art. 7 |
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Art. 8Il secondo comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, |
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TITOLO II - Disposizioni relative ai singoli settori |
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Capo I - Lavori pubblici - Edilizia popolare |
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Art. 9 |
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Art. 10Per la realizzazione dei programmi costruttivi previsti dagli artt. 31 e 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e dall'art. 21 della legge r |
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Art. 11Per le opere di competenza di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei consorzi le somme che si prevede debbano essere pagate entro l'eser |
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Art. 12All'esecuzione di tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dall'Amministrazione regionale si provvede anche a mezzo di concessione ai |
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Art. 13 |
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Art. 14 |
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Art. 15 |
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Art. 16 |
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Art. 17 |
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Art. 18 |
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Art. 19Le norme contenute nell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, modificato dall'art. 17 del decreto legislativo del Presidente della Regio |
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Art. 20All'assegnazione e riassegnazione degli alloggi popolari costruiti con il finanziamento a totale carico o col contributo della Regione, ad eccezione di |
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Capo II - Disposizioni speciali per le opere pubbliche di competenza degli enti locali |
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Art. 21 |
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Art. 22 |
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Art. 23Alla erogazione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad integrazione di quelli stabiliti dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 e successive modificazioni e aggiunte, l'Amministrazione regio |
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Capo III - Agricoltura e foreste |
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Art. 25Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali e distrettuali delle foreste, entro i limiti di spesa annualmente autorizzati |
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Art. 26 |
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Art. 27 |
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Art. 28Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle opere di competenza dello Assess |
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Art. 29Le attribuzioni e le competenze in atto esercitate dall'Ispettorato agrario regionale in applicazione della vigente legislazione nazionale o regionale |
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Art. 30Il secondo ed il terzo comma dell’art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sono sostituiti dal seguente: |
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Art. 31L'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, a norma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, e successive modifiche, e la app |
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Art. 32L'Ente di sviluppo agricolo, per la progettazione e per l'esecuzione delle opere da realizzare a carico del proprio bilancio e di quelle previste nei programmi di intervento approvati da |
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Art. 33Per la realizzazione delle opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede ad acc |
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Art. 34Il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico - amministrativo previsto dalle leggi regionali 30 giugno 1969, n. 26 e 8 marzo 1971, n. 5, sui proge |
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Capo IV - Urbanistica |
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Art. 36Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 17 della legge 6 agosto |
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Art. 37L'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è sostituito dal segu |
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Art. 38I programmi di fabbricazione possono essere attuati anche a mezzo di piani particolareggiati, ai quali si applicano le disposizioni degli articoli da 1 |
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Art. 39L'art. 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo. "Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico. "A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni: "I) Zone territoriali omogenee A "Sono consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, anche a mezzo di singole licenze. "Le aree libere resteranno inedificate sino all'approvazione degli strumenti urba |
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Art. 40 |
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Art. 41Solo al fine dell'assegnazione delle aree, nei comuni soggetti a trasferimento parziale colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, il piano partico |
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Capo V - Enti locali |
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Art. 42All'art. 5 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 |
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TITOLO III - Norme finali e transitorie |
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Art. 45Le sedute del Comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 1 della presente legge, nonché quelle del Comitato tecnico-amministrativo p |
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Art. 46 |
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Art. 47Le somme che residuano sugli stanziamenti di sposti con l'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, e con l'art. 14, lettera e, della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, in con |
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Art. 48Alla ricostituzione degli organi tecnico-amministrativi secondo le disposizioni dei precedenti articoli si provvede nel termine di tre mesi dalla data |
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Art. 49Il preambolo dei provvedimenti che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione dovrà indicare esclusivamente gli elementi indispen |
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Art. 50Sono abrogate le disposizioni regionali, di legge e di regolamento, in contrasto con la presente legge. |
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Art. 51La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fa |
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