Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 25/03/1986, n. 13, così recitava:

“Art. 27

Ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie in agricoltura previste dalla vigente legislazione a sostegno delle iniziative private, il titolo del possesso dei terreni costituenti l'azienda agricola, nonché le condizioni di stato e i requisiti personale di cui sia necessario l'accertamento per l'ammissione alle provvidenze stesse, possono essere comprovati mediante dichiarazione, anche contestuale alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e recante la sua firma autenticata.

Parimenti, il certificato catastale può essere sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall’interessato nei modi previsti dal precedente comma, dalla quale risultino gli elementi catastali relativi alla identificazione e alla intestazione dell’azienda.

Per l’autenticazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi valgono le norme contenute nell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.”

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