Articolo abrogato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 12/07/2011, n. 12, così recitava:

“Art. 16

Il direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile, determina un danno patrimoniale per l'Amministrazione nello espletamento del suo incarico, e il collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico, sono cancellati, su comunicazione dell'Assessorato competente, dall'albo previsto dall'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Rimane l'obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno, anche per quanto attiene alla maggiore spesa derivante dalla necessità di procedere, in conseguenza del ritardo o degli altri motivi previsti dal comma precedente, alla nomina di un nuovo direttore dei lavori o di un nuovo collaudatore.”

Dalla redazione