Articolo modificato dall'art. 18, comma 3, della L.R. 07/08/1990, n. 30 e, successivamente, abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 02/08/2002, n. 7, così recitava:

“Art. 3

Il Comitato tecnico-amministrativo regionale è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e dura in carica due anni.

I funzionari di cui alle lettere d, i ed n dell'articolo 1 possono essere riconfermati nell'incarico per il solo biennio successivo a quello di nomina.

I dirigenti tecnici chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo regionale, ai sensi della lettera d dell'art. 1, per tutta la durata dell'incarico, ferma restando l'osservanza dei doveri d'ufficio, attendono esclusivamente ai compiti inerenti alla carica suindicata, salvo l'espletamento di incarichi speciali conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.”

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