Articolo modificato dall'art. 18, comma 3, della L.R. 07/08/1990, n. 30 e, successivamente, abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 02/08/2002, n. 7, così recitava:

“Art. 3

Il Comitato tecnico-amministrativo regionale è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e dura in carica due anni.

I funzionari di cui alle lettere d, i ed n dell'articolo 1 possono essere riconfermati nell'incarico per il solo biennio successivo a quello di nomina.

I dirigenti tecnici chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo regionale, ai sensi della lettera d dell'art. 1, per tutta la durata dell'incarico, ferma restando l'osservanza dei doveri d'ufficio, attendono esclusivamente ai compiti inerenti alla carica suindicata, salvo l'espletamento di incarichi speciali conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.”

Dalla redazione