Articolo abrogato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 12/07/2011, n. 12, così recitava:

“Art. 17

La disposizione stabilita nella lettera a dell'art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, si applica a tutte le opere finanziate dall'Amministrazione regionale. Il limite d’importo indicato nella predetta disposizione è elevato a 30 milioni.

Il limite previsto nel comma precedente per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nelle isole minori della Regione è elevato a 100 milioni.

Le disposizioni contenute nelle lettere f e g del citato art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, si applicano a tutte le opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale, anche se eseguite a mezzo di concessione o di subconcessione.

L'esecutività prevista nel penultimo comma dell'art. 23 della citata legge 8 marzo 1971, n. 5, è operativa anche nei confronti della Amministrazione appaltante.

Ai fini fiscali il verbale di aggiudicazione va sottoposto alla registrazione entro i venti giorni successivi alla stipulazione del contratto ed unitamente a quest’ultimo.”

Dalla redazione