Articolo abrogato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 12/07/2011, n. 12, così recitava:

“Art. 22

Il parere igienico-sanitario sui progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali previste nel precedente art. 21, ove occorra, è espresso, per le opere di importo fino a lire 300 milioni, dall'ufficio sanitario del comune, ferme restando le vigenti disposizioni di legge per gli altri progetti.”

Dalla redazione