Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 26/05/1973, n. 21; modificato dall'art. 54, comma 1, della L.R. 10/08/1978, n. 34; sostituito dall'art. 14, della L.R. 29/04/1985, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 02/08/2002, n. 7, così recitava:

“Art. 2

I pareri tecnici del comitato tecnico amministrativo regionale sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazione e di organi consultivi monocratici o collegiali, ed uffici regionali, in materia di opere pubbliche previsti dalla vigente legislazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli e ad eccezione delle determinazioni che devono essere rese dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio archeologico e artistico, dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

Sono di competenza del comitato tecnico amministrativo regionale i pareri sulle concessioni idriche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per le derivazioni di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Non è richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto di appalto di opere pubbliche allorché l'importo a base di appalto sia inferiore a 6.000 milioni.”

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