Articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 02/08/2002, n. 7, così recitava:

“Art. 14

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili medesimi.

L'inizio dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla data di consegna dei lavori. In caso di inadempienza si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino

14/10/2024