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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 08/01/1996, n. 4
L.R. Sicilia 08/01/1996, n. 4
L.R. Sicilia 08/01/1996, n. 4
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[Premessa] |
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Titolo I - Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione |
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Art. 1. - Normativa applicabile1. Il termine di cui all'articolo 1 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 10, è prorogato al 31 dicem |
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Art. 2. - Disposizioni sulla programmazione di opere pubbliche1. All'articolo 3 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21 come sostituito dall'articolo 18 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'ultimo periodo del comma 2 è così sostituito: «Restano esclusi dai programmi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, in ogni caso, le opere di cui agli articoli 38, 38 bis e 39»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il progetto di programma è reso pubblico, mediante affissione nella sede dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi. Chiunque, entro venti giorni dalla data di pubblicazione, può formulare sul progetto osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia»; |
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Art. 3. - Fondo di rotazione1. Per la redazione dei progetti di opere pubbliche, gli enti di cui all'articolo 1 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, istituiscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli istituti tesorieri, un fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera. 2. Per le indagini, a qualunque titolo necessarie per la redazione dei progetti, gli enti di cui al |
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Art. 4. - Progettazione e direzione lavori1. Il quarto comma dell'articolo 5 della L.R. 25 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, & |
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Art. 5. - Accesso ai luoghi ed agli immobili1. Per l'espletamento delle indagini geognostiche, dei rilievi e di quanto altro necessario alla prog |
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Art. 6. - Conferenza dei servizi1. L'articolo 33 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: «Art. 33. - Accelerazione delle procedure 1. L'amministrazione appaltante invia i progetti agli enti o uffici competenti affinché questi, entro trenta giorni dal ricevimento, rilascino i provvedimenti autorizzativi o simili richiesti dalla legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, su richiesta della medesima amministrazione, convoca, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, una conferenza di servizi |
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Art. 7. - Competenza ad esprimere pareri tecnici1. L'articolo 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: «Articolo 6. - Competenze ad esprimere i pareri tecnici 1. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti d'importo appresso indicati: a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune di importo sino a 750 mila Ecu; b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune d'importo sino a 2,5 milioni di Ecu; |
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Art. 8. - Modifica all'articolo 34 bis della L.R. 29 aprile 1985, n. 211. Nel comma 5 dell'articolo 34 bis della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 48 del |
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Art. 9. - Anticipazione sul prezzo di appalto1. Il comma 13 dell'articolo 23 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 de |
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Art. 10. - Perizie di variante e suppletive1. Gli atti concernenti la realizzazione di lavori oltre il quinto d'obbligo costituiscono, ai fini della revisione prezzi, ove operante, sviluppo e parte integrante del contratto originario. |
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Art. 11. - Revisione prezzi1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 5 |
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Art. 12. - Trattativa privata1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara per l'affidamento di lavori pubblici, o per pubbliche forniture di beni o servizi, è consentito, senza previe autorizzazioni, per la |
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Art. 13. - Norma interpretativa in materia di cottimi fiduciari1. Finché resta sospesa l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 75 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, gli enti destinatari di dette disposizioni non sono obbligati ad adottare regolamenti in materia di cottimi fiduciari, né è fatto loro divieto, in caso |
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Art. 14. - Criteri di aggiudicazione1. L'aggiudicazione di tutti gli appalti mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il |
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Art. 15. - Modalità per la concessione dei servizi socio-assistenziali1. Il comma 2 dell'articolo 58 della L.R. 3 novembre 1993, n. 30 è abrogato. 2. Per la concessione dei servizi socio-assistenziali i comuni provvedono “previa deliberazione della giunta comunale o provinciale,” N1 mediante ricorso “all’aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu” N3 in favore di istituzioni socio-assistenziali iscritte N4 ai relativi albi regionali previsti dall'articolo 26 della L.R. 9 |
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Art. 16. - Incarichi di collaudo1. Il primo comma dell'articolo 8 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno dieci anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a tecnici liberi profes |
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Art. 17. - Approvazione amministrativa del progetto1. Fermo restando il requisito dell'approvazione in linea tecnica del progetto, l'inserimento in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali assistiti da relativo impegno di spesa, costituisce titolo per |
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Art. 18. - Modifiche al Comitato tecnico amministrativo regionale1. Nel primo comma dell'articolo 1 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, come sostituito dall'articolo 29 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, le lettere c), d), e), f), g), h) ed m) sono sostituite dalle seguenti: «c) dall'ispettore tecnico dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore tecnico dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici designa |
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Art. 19. - Appalti di servizi1. In materia di appalti pubblici di servizi si applicano nella Regione siciliana, per quanto non div |
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Art. 20. - Concessione di costruzione e gestione1. Il comma 1 dell'articolo 42 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 45 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: «1. Gli enti di cui all'articolo 1 possono ricorrere alla concessione di costruzione e gestione, per la realizzazione di un'opera pubblica di qualsiasi importo, purché la controprestazione in favore del concessionario consista nel diritto di gestire l'opera per un periodo di tempo determinato, eventualmente accompagnato da un contributo finanziario pubblico, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 42 bis. Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico, il concedente deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente: |
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Art. 21. - Ulteriori disposizioni in materia di concessione di costruzione e gestione1. Dopo l'articolo 42 bis della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente: «Art. 42 ter - Promozione privata di concessione di opere pubbliche 1. La concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica può essere promossa da un soggetto privato, avente i requisiti per accedere alla concessione medesima, il quale si impegni a realizzare l'opera interamente a proprie spese. 2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un progetto, di massima od esecutivo, già nella disponibilit&ag |
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Art. 22. - Ammissibilità del ricorso all'istituto della concessione1. Il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo per opere non desti |
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Titolo II - Disposizioni varie |
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Art. 23. - Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica1. Il termine di cui all'articolo 9 della L.R. 3 novembre 1994, n. 43, è prorogato al 31 dicembre 1996. |
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Art. 24. - Proroga del termine di cui all'articolo 5 della L.R. 3 novembre 1994, n. 431. Il termine previsto dall'articolo 5 della L.R. 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzion |
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Art. 25. - Proroga del termine di cui all'articolo 8 della L.R. 3 novembre 1994, n. 431. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della L.R. 3 novembre 1994, n. 43, relativo all'util |
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Art. 26. - Disposizioni in materia di alloggi realizzati da cooperative1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere l'assenso di cui all'articolo 18, comma 2, de |
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Art. 27. - Integrazione dell'articolo 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 37 |
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Art. 29. - Proroga del termine di cui all'articolo 5 della L.R. 3 novembre 1994, n. 441. La disposizione di cui all'articolo 5 della L.R. 3 novembre 1994, n. 44, è estesa all'anno |
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Art. 30. - Modifiche agli articoli 9 e 4 della L.R. 27 settembre 1995, n. 671. Nel comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 27 settembre 1995, n. 67, le parole: «Le provvidenze |
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Art. 31. - Semplificazione delle procedure per la realizzazione di talune opere pubbliche nei litorali marini1. Per l'esecuzione di opere pubbliche relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e s |
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Art. 32. - Interpretazione dell'articolo 11, comma terzo della L.R. 15 maggio 1986, n. 261. Il terzo comma dell'articolo 11 della L.R. 15 maggio 1986, n. 26, relativo alla sospensione dell'e |
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Art. 33. - Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 91. Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 9, è sostituito dal seguente: |
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Art. 34. - Proroga dei termini di cui al comma 2, dell'articolo 2 della L.R. 15 marzo 1994, n. 41. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 15 marzo 1994, n. 4, sono ulteriormente pro |
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Art. 35. - Interventi per gli impianti destinati a gare di canottaggio1. Per la realizzazione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti ubicati in territorio di Nar |
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Art. 36. - Interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa1. L'articolo 1, comma 1, della L.R. 15 maggio 1991, n. 26, è così modificato: |
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Art. 37. - Interventi per la manutenzione degli immobili appartenenti al patrimonio storico della Sicilia1. Le disposizioni del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368 si applicano, con esclusione delle norme finanzi |
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Art. 38.1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno succes |
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