Articolo 6, comma 2 bis, lettera f1, lettera f3, lettera f7, lettera f12; articolo 10, comma 2, lettera a), numero 11); lettera c); numero 7), numero 8), numero 9, numero 10), numero 11), numero 12), numero 13), numero 14), numero 15), numero 16), numero 31), numero 32), numero 33), numero 33 bis), numero 35), numero 36), numero 39 ter), numero 48), numero 49); lettera e), comma 2 bis); articolo 12, comma 1, lettera c), lettera t bis); articolo 41, comma 2 bis, lettera c), lettera d); Allegato A, numero 29); numero 41); numero 57); numero 58).
Articolo 5-bis, rubrica, comma 1; articolo 5-quater, comma 1; articolo 6, comma 1, comma 2 bis, lettera f4, lettera f5, comma 2 bis, lettera f12 bis; articolo 10, comma 2, lettera a), numero 18 quater), numero 18 quinquies, numero 18 sexies), lettera b bis), lettera c), numero 46), numero 49 octies), numero 49 novies, numero 49 decies), numero 49 undecies), numero 49 duodecies, numero 49 terdecies), numero 49 quaterdecies); articolo 12, comma 1, lettera d), lettera f), lettera g), lettera h), lettera i), lettera j), lettera s); articolo 20, comma 2; articolo 24, comma 4; articolo 26, comma 12; articolo 27, comma 6; articolo 29, comma 4, lettera b bis), comma 5, lettera c), comma 7; articolo 36, comma 3; articolo 38, comma 2, comma 3; articolo 41, comma 5; articolo 44, comma 2; articolo 52-bis, comma 2, lettera z6 bis., lettera z6 ter., lettera z6 quater., lettera z6 quinquies., lettera z6 sexies., lettera z6 septies.; Allegato A, numero 2); numero 5); numero 12); numero 29 bis); numero 29 ter), numero 29 quater); numero 29 quinquies), numero 29 sexies), numero 39); numero 40); numero 43); numero 58 bis); numero 58 ter); numero 58 quater); numero 66); numero 67); numero 78 bis); numero 82; numero 83); numero 86); numero 87); numero 88); numero 89); numero 90); numero 91); numero 92); numero 93); numero 94); numero 95); numero 96); numero 97); numero 98); numero 99; numero 100); numero 101); numero 102); numero 103); numero 104); numero 105; numero 106.
Articoli 10, comma 2, lett. c) numero 20), lett. h); 12, comma 1, lett. e), l), n), o bis); 32; 32 bis; 32 ter; 37, comma 2; 58, comma 3, lett. n); 60, comma 2; Allegato A, numeri 63), 64), 69), 70), 71), 72), 80)
artt. 7 comma 2 lett. c), 8 comma 6, 10 comma 2 (lett. c) nn. 34 e 43, lett. f), lett. g)) , 12 comma 1 lett. p), q), r), 15 (commi da 2 a 6), 26 comma 8, 32 (commi da 3 a 7), 63 comma 2
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CAPO I. NORME GENERALI
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4044411506099
Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione)
1. La Regione riconosce l’importanza dell’ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conserva
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4044411506100
Art. 2. (Rete ecologica regionale)
1. La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa all
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1. La carta della natura regionale, in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, individua la rete ecologica di cui all'articolo 2 sulla base dello stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e le necessarie connessioni ecologiche, comprese le relative norme di conservazione e salvaguardia.
2. La Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Torino, predispone e a
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4044411506102
TITOLO II. AREE PROTETTE
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CAPO I. CLASSIFICAZIONE, NORME DI TUTELA E DI PROMOZIONE
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4044411506104
Art. 4. (Sistema regionale delle aree protette)
1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:
a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;
b) le riserve naturali st
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4044411506105
Art. 5. (Classificazione delle aree protette)
1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:
a) parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità
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Art. 5-bis. (Promozione dei prodotti delle aree protette)
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1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un’area protetta regionale è, nell’ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso, dai seguenti interventi, impian
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Art. 5-quater. (Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi)
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Art. 6. (Aree contigue)
1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori. N40
1-bis. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue, anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso.
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Art. 7. (Finalità delle aree protette)
1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:
a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell’educazione ambientale;
c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell’ambiente e dell’educazione alla sostenibilità;
d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associa
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Art. 8. (Norme di tutela e di salvaguardia)
1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell’ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.
2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell’area protetta entro il predetto triennio.
3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:
a) esercizio di attività venatoriafermo restando quanto previsto all’articolo 33; N162
b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsia
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CAPO II. ISTITUZIONE
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4044411506113
Art. 9. (Istituzione delle aree protette)
1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della l. 394/1991, l’istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico, fatta eccezione per le riserve speciali che sono istituite co
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1. Learee naturali protettea gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all’allegato A.N204
2. Learee naturali protettesono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 5, e denominate come segue:
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Art. 10-bis. (Modifiche parziali dei confini)
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CAPO III. GESTIONE
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Art. 11. (Disposizioni generali)
1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.
2. Agli enti di gestione si applica la normativa
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Art. 12. (Soggetti gestori delle aree protette)
1. Le aree protette di cui all’articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:
a) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell’Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell’Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
b) Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo; N26
d) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea, la Riserva naturale delle Grotte di Aisone e la Riserva naturale di Benevagienna;
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CAPO IV. ORGANI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
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4044411506120
Art. 13. (Organi degli enti di gestione delle aree protette)
1. Gli organi degli enti di gestione, sono:
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Art. 14. (Il presidente)
1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d’intesa con le comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale. N243
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:
a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;
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b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;
c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;
d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.
2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, ad eccezione delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative, che vengono indicati dalle associazioni stesse in base ad accordi territoriali tra le stesse
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4044411506123
Art. 16. (Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)
1. La carica di consigliere dell’ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
a) parlamentare;
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4044411506124
Art. 17. (Indennità)
1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un’indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L’indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un otta
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4044411506126
Art. 18. (La comunità delle aree protette)
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, la comunità delle aree protette. Lo statuto dell’ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite. N249
2. La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese
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CAPO IV-BIS. (CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO)
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Art. 18-bis. (Consulta per la promozione del territorio)
1. Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per la promozione del territorio composta da:
a) da uno a tre rappresentanti delle asso
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CAPO V. PERSONALE
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Art. 19. (Personale)
1. Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all’adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
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Art. 20. (Dirigenza)
1. La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.
2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l’incarico di direttore dell’ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell’ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l’incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, a persona esterna all’amministrazione dell’ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3, con contratto di lavoro di diritto privato. N123
3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate. N50
4. Al direttore dell’ente di gestione compete un’indennità di posizione non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte. N253
5. Agli altri dirigenti sono conferiti in
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CAPO VI. VIGILANZA NELLE AREE PROTETTE
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Art. 21. (Vigilanza nelle aree protette)
1. La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata sui territori di rispettiva competenza:
a) al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;
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4044411506134
CAPO VII. STRUMENTI DI GESTIONE
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4044411506135
Art. 22. (Norme contabili)
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:
a) trasferimenti dall’Unione europea e dallo Stato;
b) trasferimenti regionali;
c) trasferimenti da altri enti pubblici;
d) attività commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalità istituzionali,
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4044411506136
Art. 23. (Statuto)
1. Gli enti di gestione delle aree protette adottano lo statuto dell’ente che è approvato e reso esecut
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4044411506137
Art. 24. (Regolamento delle aree protette)
1. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all’interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all’articolo
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CAPO VIII. PIANIFICAZIONE
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4044411506139
Art. 25. (Piano pluriennale economico-sociale)
1. La comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
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4044411506140
Art. 26. (Piano di area)
1. N262 [Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.]
1-bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). N263
2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l’area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
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Art. 27. (Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali)
1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.
2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.
2-bis. I piani naturalistici specificano le norme di
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Art. 28. (Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione)
1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo sono sottoposti alle procedure di valutazione p
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CAPO IX. COMPETENZE REGIONALI
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4044411506144
Art. 29. (Attività di indirizzo, coordinamento e supporto)
1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.
2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale. Ai fini del confronto sulle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette la Giunta regionale riunisce i presidenti degli enti di gestione regionali.
3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso l'analisi degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:
a) interviene con eventuali verifiche amministrative;
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Art. 30. (Commissariamento)
1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assesta
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Art. 31. (Strumenti di supporto)
1. Al fine di supportare le funzioni di cui all’articolo 29 la Giunta regionale:
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Art. 32. (Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)
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Art. 32-bis. (Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi)
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Art. 32-ter. (Comitati consultivi dei sacri monti piemontesi)
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CAPO X. ATTIVITÀ, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI E RISARCIMENTI
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1. Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell’equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:
a) gli abbattimenti selettivi;
b) le catture e i prelievi;
c) le reintroduzioni e i ripopolamenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all’esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale è delegata ad adottare entro trenta
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Art. 34. (Attività agricole e silvo-pastorali)
1. Le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare.
2. La qualificazione e la valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso l’applicazione dei piani pluriennali e
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Art. 35. (Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni)
1. In applicazione dell’
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1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all’interno delle aree protette sono indennizzati a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.N133
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CAPO XI. TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DOVERI
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Art. 37. (Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree protette
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TITOLO III. CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
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4044411506159
CAPO I. FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA RETE NATURA 2000
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4044411506160
Art. 38. (Conservazione della biodiversità)
1. La Regione riconosce l’importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricr
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Art. 39. (Rete Natura 2000)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 38 la Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE. Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura regionale.
2. Ai sensi dell’
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CAPO II. GESTIONE
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4044411506163
Art. 40. (Misure di conservazione)
1. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l’individuazione dei siti
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4044411506164
Art. 41. (Gestione della rete Natura 2000)
1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000,ai soggetti di cui ai commi 2 e 2-bisin attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997. N168
2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte. N169
2-bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:
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4044411506165
Art. 42. (Piano di gestione)
1. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell’ambito di un uso sostenibil
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4044411506166
Art. 43. (Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti)
1. Gli interventi, le attivitàed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997.N286
2. L’assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l’intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all’allegato B, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 40. N287
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Art. 44. (Valutazione di incidenza di piani e programmi)
1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.
2. I piani per i
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Art. 45. (Esigenze di rilevante interesse pubblico)
1. Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la rete Natura 2000. Di tali misure l’autorità competent
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Art. 46. (Compiti dell’ARPA)
1. L’autorità competente all’espressione del giudizio di incidenza si avvale dell’ARPA che mette a
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Art. 47. (Piani di azione degli habitat e delle specie)
1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla direttiva 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l’attuazione di appositi piani di azione. N53
2. I piani di azione sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali e costitui
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4044411506171
Art. 48. (Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie)
1. Ai fini della tutela e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli
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Art. 49. (Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000)
1. La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata:
a) all'Arma dei Carabinieri;
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Art. 50. (Misure di ripristino)
1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in con
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4044411506174
CAPO III. INFORMAZIONE, RISARCIMENTI, INDENNIZZI ED INCENTIVI
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TITOLO IV. ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA E CORRIDOI ECOLOGICI
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1. Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all�
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Art. 52-ter. (Finalità delle zone naturali di salvaguardia)
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CAPO I. CORRIDOI ECOLOGICI
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4044411506182
Art. 53. (Corridoi ecologici)
1. La coerenza della rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, intendendosi per tali le are
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4044411506183
Art. 54. (Tutela ed interventi)
1. I corridoi ecologici sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.
2.
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TITOLO V. SANZIONI
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CAPO I. SANZIONI
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1. Ferme restando le norme di carattere penale, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 360,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso;
b) la violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni metro cubo di materiale depositato;
c) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h), comportano la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 aumentata di euro 500,00 per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato;
d) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), comportano la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 aumentata di euro 300,00 per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti;
e) fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 28-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e le relative sanzioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'articolo 35 della medesima L.R. 2/2009, le violazioni al divieto, di cui all'articolo 8, comma 3, letter
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TITOLO VI. NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
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CAPO I. NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE
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4044411506189
Art. 56. (Norme transitorie per l’insediamento degli enti di gestione delle aree protette)
1. Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° gennaio 2012 N2.
2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo tra il 1° e il 31 ottobre 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni po
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4044411506190
Art. 57. (Primi adempimenti dei soggetti gestori delle aree protette)
1. Gli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge adottano lo statuto dell’ente
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4044411506191
Art. 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette)
1. In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente.
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.
3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato:
a) il personale dell’Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, dell’Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell’Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell’Orrido di For
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4044411506192
Art. 59. (Norme transitorie in materia di pianificazione nelle aree protette)
1. Il primo piano pluriennale economico-sociale è adottato dall’organo competente entro due anni dall�
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Art. 60. (Norme di prima attuazione in materia di bilancio degli enti di gestione delle aree protette)
1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione degli enti di gestione delle aree protette ist
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Art. 61. (Norma transitoria in merito ai confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo)
1. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II, i confini della Riserva nat
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CAPO II. RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE
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Art. 62. (Relazione al Consiglio regionale)
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro i sei mesi successivi all’anno
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Art. 62-bis. (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
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Art. 63. (Abrogazione di norme)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, lettera q), con riferimento alle norme sanzionatorie, a far data dall'entrata in vigore del presente Capo sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:
a) le seguenti leggi regionali:
1) legge regionale 2 giugno 1978, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);
4) legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 (Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit);
5) legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72 (Modificazioni alle leggi regionali 20 marzo 1978, n. 14, e 23 agosto 1978, n. 55);
22) legge regionale 10 dicembre 1980, n. 81(Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
23) legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 (Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in Azienda regionale dei Parchi suburbani);
24) legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 (Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera);
25) legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57);
26) legge regionale 28 febbraio 1984, n. 12 (Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 "Istituzione del Parco regionale La Mandria");
27) legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);
28) legge regionale 21 maggio 1984, n. 25 (Istituzione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli);
29) legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);
30) legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 (Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65 "Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben"); N300
31) legge regionale 3 settembre 1984, n. 53 (Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 "Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera");
32) legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11 (Sanzioni relative alle normative di cui ai Piani naturalistici della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della Riserva naturale della Garzaia di Valenza);
33) legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13 (Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 "Istituzione del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè");
34) legge regionale 12 marzo 1985, n. 18 (Modificazioni alla L.R. 28 aprile 1980, n. 30 "Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo");
35) legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto); N301
36) legge regionale 25 marzo1985, n. 24 (Istituz
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CAPO IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 64. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione delle aree protette, stimati per l’esercizio finanziario 2009 in 31.583.573,00 euro per la spesa corrente e 8.100.000,00 euro per le spese di investimento, si provvede con le dotazioni iscritte, rispettivamente, nelle unità previsionali di base (UPB) DB10101, DB10102, del bilancio regionale. Per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità indicate al
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4044411506202
CAPO V. ENTRATA IN VIGORE
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Art. 65. (Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)
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4044411506204
Allegato A - Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia (Articoli 6 comma 2-bis, 10 comma 1 e 52-bis comma 2)
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4044411506205
Allegato B - Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 43 e 44)
La metodologia per l'espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:
- Livello I: screening
Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (prima parte), della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o di un progetto/intervento/attività su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo lu
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Allegato C - Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti (articolo 43, commi 9 e 12)
In base all'allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) lo studio d'incidenza prevede:
1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Normativa ambientale di riferimento vigente.
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:
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4044411506207
Allegato D - Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all’allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44, comma 3)
1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei confronti delle possibili modifiche dell’ambiente, con particolare riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
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4044411506208
Planimetrie - Omissis
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