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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 30/05/1980, n. 66
L. R. Piemonte 30/05/1980, n. 66
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Art. 1 - Istituzione del parco naturaleAi sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Pa |
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Art. 2 - ConfiniI confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, incidente sui Comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorgio, Usseaux e Villarfocchiardo, sono quelli individuati nell'allegata planim |
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Art. 3 - FinalitàNell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Par |
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Art. 4 - Durata della destinazioneLa destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal prec |
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Art. 5 - Consiglio direttivoLe funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da: a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villarfocchiardo; b) tre rappresentanti per ciascuna delle Comunità montane Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Val Sangone, Valli Chisone e Germanasca, di cui uno della minoranza; |
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Art. 6 - PersonaleL'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono disciplinati con legge regionale, sen |
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Art. 7 - DirettoreIl direttore del Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè è nominato dal presidente del Consiglio direttivo a seguito di pubblico concorso. Il relativo |
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Art. 8 - ControlloIl Parco naturale Orsiera-Rocciavrè ha un proprio bilancio. Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio direttivo, sentito il Comita |
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Art. 9 - Vincoli e permessiSull'intero territorio del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave e torbiere; b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 per la predisposizione di piani di abbattimento e/o di cattura, da redigersi sentiti i comparti alpini interessati, al fine di ricostruire condizioni di equilibrio faunistico e botanico-forestale autoctone, secondo gli orientamenti che la tradizione e la presenza antropica e le attività agro-silvo-pastorali hanno configurato; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita de |
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Art. 10 - SanzioniLe violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 m3 di materiale rimosso. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente art. 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso. |
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Art. 11 - VigilanzaLa vigilanza del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè è affidata: |
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Art. 12 - Piano dell'areaIn attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi. |
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Art. 13 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazionePer gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire |
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Art. 14 - Finanziamenti per la gestioneAgli oneri per la gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè di cui all'art. 5 della presente legge, valutati |
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Art. 15 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano della area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestalePer la redazione del piano dell'area, di cui all'art. 12 della presente legge, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma del precedente a |
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Art. 16 - EntrateI proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 10 saranno iscritti al cap. 2230 dello |
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Art. 17 - Norma transitoriaI membri del Consiglio direttivo di cui al precedente art. 5 vengono nominati dai Consigli comunali, |
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