Lettera modificata dall’art. 39, comma 3, della L.R. 03/08/2011, n. 16; sostituita dall’art. 12, comma 2, della L.R. 03/08/2015, n. 19, a decorrere dal 01/01/2016 e, successivamente, abrogata dall’art. 20, comma 1, della L.R. 27/03/2019, n. 11.

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. 27/03/2019, n. 11 la disposizione entra in vigore dal 01/01/2021.

La lettera così recitava:

“c) Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;”.

Dalla redazione