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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 16/05/1980, n. 46
L. R. Piemonte 16/05/1980, n. 46
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturaleAi sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco naturale |
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Art. 2 - Confini[I confini del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, incidente sul Comune di Avigliana, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1: 10.000, facente parte integrante della presente legge. |
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Art. 3 - FinalitàNell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana sono specificate secondo quanto segue: |
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Art. 4 - Durata della destinazioneLa destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal prec |
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Art. 5 - GestioneLe funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da: a) tre rappresentanti di cui uno della minoranza del Comune di Avigliana; b) tre rappresentanti della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, |
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Art. 6 - PersonaleL'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sen |
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Art. 7 - ControlloIl Parco naturale dei Laghi di Avigliana ha un proprio bilancio. Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Com |
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Art. 8 - Vincoli e permessiSull'intero territorio del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla L.R. 20 ottobre |
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Art. 9 - SanzioniLe violazioni al divieto di cui alla lett. a), 1° comma, dell'art. 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), f), e g), 1° comma, del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso. |
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Art. 10 - VigilanzaLa vigilanza del Parco naturale dei Laghi di Avigliana è affidata: |
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Art. 11 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazionePer gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 2. |
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Art. 12 - Finanziamenti per la gestioneAgli oneri per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in |
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Art. 13 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalisticoPer la redazione del piano naturalistico e relativo piano di assestamento, di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno fi |
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Art. 14 - EntrateI proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello s |
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Art. 15 - Norma transitoriaI membri del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 5, vengono nominati dal Consiglio Comunale |
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