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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 21/08/1978, n. 54
L. R. Piemonte 21/08/1978, n. 54
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Art. 1 - Istituzione del Parco regionale La MandriaAi sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco regionale |
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Art. 2 - ClassificazioneNel Parco regionale La Mandria sono individuate: |
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Art. 3 - ConfiniI confini del Parco, incidente sui Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Cirié, Collegno, Druento, Fiano, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Robassomero, San |
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Art. 4 - FinalitàLe finalità dell'istituzione del Parco regionale La Mandria sono: a) salvaguardare, riqualificare e valorizzare l'unità ambientale e storica costituita dal Castello della Venaria Reale e degli annessi &laq |
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Art. 5 - Durata della destinazioneLa destinazione attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha |
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Art. 6 - Comitato direttivo |
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Art. 7 - Attuazione degli indirizzi programmatici. |
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Art. 8 - Personale |
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Art. 9 - Divieti e norme transitorie nell'area attrezzataSul territorio individuato quale area attrezzata, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire o coltivare cave di qualsiasi natura. Sono consentiti esclusivamente gli interventi per la stabilizzazione e regolazione dell'alveo dei corsi d'acqua; b) operare scavi e movimenti di terra tali da alterare la morfologia del territorio; c) abbattere e comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore scientifico o abbiano rilevanza formale ed urbanistica nella definizione strutturale dell'area; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, se non per esigenze di manutenzione dell'area e di svolgimento dell'attività agricola; |
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Art. 10 - Divieti e norme transitorie nella zona preparcoSul territorio individuato quale fascia di pre-parco, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché dalle leggi sulla caccia e sulla pesca, vigono i divieti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), del precedente art. 9. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del preparco verranno definiti dal piano di cui al successivo art. 13. Le norme relative all'utilizzazione del patrimoni |
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Art. 11 - SanzioniLe violazioni al divieto di cui alla lett. a) dell'art. 9 della presente legge comportano, fino all'entrata in vigore della specifica normativa regionale, la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso. Le violazioni ai divieti di cui alla lett. b) del precedente art. 9, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno interessato all'intervento. |
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Art. 12 - VigilanzaLa vigilanza del Parco regionale La Mandria è affidata all'Azienda regionale dei parchi suburbani, la quale la eserciterà, nelle forme consentite, anche sui territori pubblici e privati, inc |
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Art. 13 - Piano dell'areaIn attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi. |
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Art. 14 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazionePer gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 3, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 3.000.000. |
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Art. 15 - Finanziamenti per la gestioneAgli oneri per la gestione del Parco regionale La Mandria valutati in L. 350.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare |
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Art. 16 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del Piano dell'area e del Piano di assestamento forestalePer la redazione del Piano di cui all'art. 13 della presente legge e del Piano di assestamento forestale è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 30.000.000. |
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Art. 17 - EntrateI proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 11, saranno iscritti al cap. 2220 dello |
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