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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 21/08/1978, n. 53
L. R. Piemonte 21/08/1978, n. 53
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturaleAi sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco naturale |
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Art. 2 - ConfiniI confini del Parco naturale della Valle del Ticino, incidente sui confini di Castelletto sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Rome |
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Art. 3 - FinalitàNell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino sono specificate secondo quanto segue: |
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Art. 4 - Durata della destinazioneLa destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal prec |
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Art. 5 - Costituzione del Consorzio tra gli Enti interessatiI Comuni di Castelletto sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, nonché l'Amministrazione provinciale di Novara, riuniti in Consorzio, provvedono a svo |
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Art. 6 - Lo StatutoLo Statuto di cui al precedente articolo, deve prevedere come organi del Consorzio: |
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Art. 7 - Consiglio di AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione è composto da: a) n. 3 rappresentanti per ciascun Comune, eletti da ogni singolo Consiglio comunal |
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Art. 8 - Comitato tecnico-scientificoIl Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico |
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Art. 9 - Personale |
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Art. 10 - Il Direttore |
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Art. 11 - ControlloIl Consorzio di cui al precedente art. 5, redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativo alla gestione del Parco naturale della Valle del Ticino da sottoporre al parere preventivo della Giunta regionale. Il parere &e |
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Art. 12 - Norme vincolisticheSul territorio del Parco naturale della Valle del Ticino oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare nuove cave, fatte salve le esigenze di regimazione del corso del fiume; b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla L.R. 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; d) introdurre specie di animali non autoctone; e) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni |
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Art. 13 - SanzioniLe violazioni al divieto di cui alla lett. a) dell'art. 12 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), e), g), ed i), ed alla limitazione di cui al 6° comma, del precedente art. 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000 in |
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Art. 14 - VigilanzaLa vigilanza del Parco naturale della Valle del Ticino è affidata: |
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Art. 15 - Piano dell'areaIn attesa di approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi. |
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Art. 16 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazionePer gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 3.0 |
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Art. 17 - Finanziamenti per la gestioneAgli oneri per la gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino, previsti in L. 150.000.000 per l'anno finanz |
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Art. 18 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestalePer la redazione del piano dell'area di cui all'art. 15 della presente legge, e del piano di assestamento forestale, di cui al 4° comma del precedente art. 12, è a |
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Art. 19 - EntrateI proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 13 saranno iscritti al capitolo 2220 de |
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AllegatoOmissis |
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