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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 07/04/2015, n. 12
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L. R. Liguria 07/04/2015, n. 12
L. R. Liguria 07/04/2015, n. 12
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/07/2024, n. 15
- Sent. Corte Cost. 16/12/2016, n. 272
- Sent. Corte Cost. 03/11/2016, n. 231
- L.R. 01/12/2015, n. 20
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))1. Il comma 1-bis dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1-bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta |
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Art. 3 - (Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione)1. Nell’esecuzione di opere di ripristino dell’officiosità idraulica e di manutenzione dei corsi d’acqua comprendente anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale definisce, per i lavori pubblici di interesse regionale, i criteri per tali attività ai fini della previsione della compensazione, nel rapporto con gli appaltatori dell’onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti. 1-bis. Per compensazione si intende l’impiego del materiale rimosso e utilizzato dall’appaltatore come ristoro per le opere di arginatura e di difesa del suolo effettuate in loco, sempre nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia di compatibilità ambientale e riutilizzazione di tali materiali. N7 |
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Art. 3-bis - (Disposizioni per l’esecuzione di interventi di manutenzione idraulica con il sistema della compensazione)1. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione individua i tratti del reticolo idrografico su cui realizzare programmi di manutenzione che prevedano anche l’asportazione dei sedimenti e definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica da attuare per l’individuazione dei soggetti titolati agli interventi, le finalità di ut |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 6-bis - (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE S.p.A.) 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale della società di cui all’articol |
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Art. 6 - (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))1. Alla fine della lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nonché in materia di abbattimento di barriere architettoniche e localizzative”. 2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “5. La Giunta regionale, entro il termine fissato negli accordi od intese approvati in sede di Conferenza Unificata per l’adozione di modulistica unificata e standardizzata relativa alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia, definisce i contenuti di tale modulistica e dei rispettivi atti ed elaborati da allegare per quanto concerne gli aspetti demandati alla normativa regionale in relazione alle sue specificità. I comuni sono conseguentemente tenuti ad adeguare la modulistica in uso in conformità ai sopracitati atti statali e regionali.”. 3. N3 [Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nel secondo elenco relativo agli interventi all’esterno degli edifici, nella lettera i) le parole: “non comportanti opere edilizie” sono sostituite dalle seguenti: “e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria”.] 4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: - alla lettera 0a) dopo le parole: “degli edifici” è inserita la seguente: “e” e le parole: “e non siano interessate le parti strutturali dell’edificio” sono soppresse; - alla lettera b) le parole: “o la demolizione di manufatti e costruzioni” sono soppresse. 5. All’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: - il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio preesistente nei termini indicati all’articolo 83.”; - la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “a) l’accorpamento o il frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari con contestuale mutamento di destinazione d’uso;”; - la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “c) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere edilizie tali da alterare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente di cui all’articolo 83;”; - alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: “la trasformazione” sono inserite le seguenti: “d’uso”; - alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le parole: “nel rispetto dei parametri e delle condizioni stabiliti dallo strumento urbanistico comunale”. 6. N3 [Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ivi compresi” sono sostituite dalla seguente: “nonché” e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”.] 7. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “unità immobiliari” sono inse |
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Art. 7 - (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))1. Al comma 1 dell’art |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: (Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive). 2. Prima del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “01. Sono realizzabili mediante presentazione allo SUAP di CILA asseverata da tecnico abilitato gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lettera a0) dell’Allegato 1 nel rispetto dei requisiti di conformità, dei presupposti e secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 01, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per la disciplina dei controlli e delle sanzioni da irrogare da parte dello SUAP in caso di mancata presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21-bis, commi 02 e 03, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”. 3. Al comma 1 |
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Art. 11 - (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 13/2014 , è inserito il seguente: |
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Art. 12 - (Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))1. Nella l.r. 12/1995 e |
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Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))1. Al comma 3 dell’art |
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Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))1. Al comma 2 dell’art |
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Art. 15 - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))1. Il comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 41/2014 e success |
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Art. 17 - (Modifica alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi))1. Il comma 4 dell’arti |
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Art. 18 - (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: “4-bis. Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all’esercizio di attività o impianti per i quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche qualora alla scadenza dell’autorizzazione o della concessione si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all’attività esistente. 4 ter. La Giunta regionale può stabilire criteri e indirizzi anche procedurali ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis.”. 2. L’articolo 9 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 9 - (Fase preliminare - scoping) 1. Al fine di definire la |
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Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))1. L’articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 14 - (Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani) 1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri. 2. La Città metropolitana provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano. 3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area. 4. I piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. 5. Ai fini degli affidamenti di cui al comma 2, la Città metropolitana e le province possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 57, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, designando un Comune capofila. 6. Nell’attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree c |
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Art. 20 - (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: N6 “1-bis. In caso di opere di manutenzione ordinaria e |
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Art. 21 - (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))1. L’articolo 12 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 12 - (Alberi monumentali) 1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione. |
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Art. 22 - (Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari))1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 23 - (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 9/2000 è inserito il seguente: |
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Art. 24 - (Disposizioni transitorie)1. La Giunta regionale definisce la classificazione, nonché i requisiti strutturali, organizzativi e di personale delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area di cui all’articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1 |
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