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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 06/08/2001, n. 24
L. R. Liguria 06/08/2001, n. 24
L. R. Liguria 06/08/2001, n. 24
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/11/2014, n. 30
- L.R. 04/10/2016, n. 22
- L.R. 18/11/2016, n. 29
- L.R. 28/06/2017, n. 15
- L.R. 07/08/2018, n. 15
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Art. 1 - (Finalità, definizioni e ambito di applicazione)1. La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. |
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Art. 2 - (Interventi di recupero)1. Gli interventi di recupero dei sottotetti, come definiti all’articolo 1, comma 2, sono assentibili nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite. Tali interventi non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell’edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. 2. L'altezza media interna netta, da osservare per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso delle falde della copertura, è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione, mentre per gli spazi accessori o di servizio l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Ferma restando la predetta altezza media, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. |
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Art. 3 - (Compatibilità con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Contenimento di consumi energetici) |
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Art. 4 - (Deroga) |
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Art. 5 - (Estensione dell'efficacia)1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi “e per gli utilizzi compatibili con la residenza di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. |
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Art. 6 - (Divieto di frazionamento)1. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della presente legge che non abbia |
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Art. 7 - (Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014)1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla presente legge e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)), è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale recante la pertinente disciplina urbanistica nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’articolo 1, comma 2, dei parametri previsti all’articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all’articolo 5, nonché delle seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalità: a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture; b) gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore al doppio di quello esistente devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, le modalità, |
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