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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 05/04/2012, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2020, n. 1
- L.R. 27/12/2018, n. 29
- L.R. 27/12/2016, n. 33
- L.R. 18/11/2016, n. 29
- L.R. 07/04/2015, n. 12
- L.R. 04/02/2013, n. 3
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto, finalità e campo di applicazione)1. La presente legge, anche in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), nonché dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell’Unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in piccolo - uno “Small Business Act” per l’Europa [Com (2008)394]) definisce la disciplina per l’esercizio delle attività produttive, il riordino dello sportello unico p |
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TITOLO II - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE |
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Art. 2 - (Sportello unico per le attività produttive)1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento |
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Art. 3 - (Svolgimento del procedimento in via telematica)1. Tutte le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attivit& |
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Art. 4 - (Rete regionale degli SUAP)1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro coll |
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Art. 5 - (Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP)1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l’esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati. |
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Art. 6 - (Banca dati regionale SUAP)1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l’aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della nor |
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CAPO II - PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Art. 7 - (Regimi amministrativi semplificati per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)1. Per la realizzazione degli interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a comunicazione, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del d.lgs. 222/2016 o di altri provvedimenti normativi statali o regionali le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate allo SUAP e trovano applicazione le disposiz |
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Art. 10 - (Procedimento unico)1. Fermi restando il procedimento di autorizzazione unica in materia di infrastrutture energetiche, il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le verifiche e gli adempimenti previsti dalla legislazione regionale in materia di commercio, l’interessato presenta istanza allo SUAP per la realizzazione di: a) interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a rilascio di autorizzazione o permesso di costruire ai sensi del d.lgs. 222/2016; b) interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti di cui all’articolo 12; c) interventi edilizi soggetti a CILA o SCIA relativi ad attività produttive per la cui realizzazione sia necessaria la preventiva acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni diverse dal Comune. 2. All’istanza devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale per il rilascio del titolo edilizio e degli eventuali atti di assenso richiesti per l’intervento da realizzare. |
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Art. 11 - (Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e procedure di realizzazione)1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del |
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Art. 11 bis - (Localizzazione degli impianti di connessione ai servizi di rete e procedure di realizzazione) |
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Art. 12 - (Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti)1. Gli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali N58, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, possono essere ampliati mediante interventi di ristrutturazione edilizia, “di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni” N51 da realizzare all’interno del lotto di proprietà alle seguenti inderogabili condizioni: a) contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell’ aspetto esteriore delle costruzioni; b) conformità alla destinazione d’uso |
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Art. 12 bis - (Segnalazione certificata di agibilità, certificato di collaudo finale e altri adempimenti in materia edilizia) |
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TITOLO III - SANZIONI |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 15 - (Norme transitorie)1. La Giunta regionale istituisce il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP di cui all’articolo 5 entro trenta giorni dalla data di entrata in vi |
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Art. 17 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente le |
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Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (CILA), a SCIA e a comunicazione di inizio lavori (Articolo 7 e articolo 7 bis) |
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Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Articoli 7 bis e 9) |
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