Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 12/06/1989, n. 15
L.R. Liguria 12/06/1989, n. 15
- L.R. 05/05/1992, n. 11
- L.R. 26/04/2007, n. 17
- L.R. 06/06/2008, n. 14
- L.R. 28/12/2009, n. 63
- L.R. 29/12/2014, n. 41
- L.R. 07/04/2015, n. 12
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Finalità1. La presente legge detta norme e dispone interventi diretti ad assicurare la massim |
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Art. 2. - Obiettivi1. Obiettivo della presente legge è la strutturazione dell'ambiente costruito |
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Art. 2 bis - Concertazione istituzionale e partecipazione1 |
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Art. 3. - Definizione di barriera architettonica e localizzativa1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'u |
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Art. 4. - Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubbli |
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Art. 5. - Campo di applicazione1. Le norme della presente legge si applicano limitatamente alle parti che prevedono il passaggio o la permanenza di persone, nelle costruzioni di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici nonché alle opere interne ovvero di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione parziale di edifici già adeguati alla legge stessa nei seguenti casi: a) costruzioni e locali pubblici o di uso pubblico realizzati da soggetti pubblici e privati; |
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Art. 6. - Norme tecniche di attuazione1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di applicazione |
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Art. 7. - Censimento degli immobili ed edifici pubblici1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative. 2. Il censimento di cui al primo comma è delegat |
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Art. 8. - Atti di programmazione regionale1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di |
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Art. 9. - Atti di programmazione comunale e provinciale1. I Comuni e le Province predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore |
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Capo II - Disposizioni in materia urbanistica per l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata |
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Art. 10. - Strumenti urbanistici comunali, norme tecniche di attuazione, regolamenti edilizi e d'igiene1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizi |
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Art. 11. - Autorizzazioni e concessioni a edificare1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 7 della L. 9 gennaio 1989 n. 13, ai fini dell'attuazione della presente legge il rilascio della concessio |
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Art. 12. - Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata1. Fermo restando che devono sempre essere garantite l'accessibilità il dimensionamento e la predisponibilità di tutti |
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Art. 13. - Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativo e ristrutturazione e |
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Art. 14. - Assegnazione in via d'urgenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge un invito pubblico agli utenti perché esprimano le proprie esigenze al fine dell'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati. 2. Entro l'anno successivo gl |
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Art. 15. - Oneri di urbanizzazione1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10 per cento delle entrare derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell' |
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Art. 16. - Rapporti con la strumentazione urbanistica1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31 della L. 5 |
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Art. 17. - Variazione della destinazione d'uso degli immobili1. Fino a quando la legge regionale non avrà disciplinato in via generale la destinazione d'uso degli immobili ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, Re successive mod |
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Art. 18. - Consulenza regionale agli enti locali1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente legge la Regione fornisce agli en |
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Art. 19 - Sanzioni1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ad edificare del committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'articolo 8 |
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Capo III - TRASPORTI |
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Art. 20. - Interventi nel campo degli investimenti sui trasporti pubblici di interesse locale e sulle infrastrutture1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 terzo comma della L.R. 1 febbraio 1982 n. 6, persegue la finalità di adeguare il parco rotabile adibito a trasporto e le altre infrastrutture di trasporto, alle esigenze di fruizione di tutti gli utenti. 2. La Regione promuove nell'ambito dei piani annuali di investimento di cui all'articolo 4 della L.R. 1 febbraio 1982 n. 6, l'introduzione di sistemi di incarrozzamento più agevoli, di tecnologie di allestimento utili ad adeguare l'accesso ed il comfort di trasporto nei vettori adibiti al servizio di pubblico trasporto, nonché la realizzazione di supporti audiovisivi per attrezzare i rotabili, le infrastrutture e gli impianti fissi di trasporto e renderli idonei alla più agevole fruizione delle persone con difficoltà di percezione sensoriale e di deambulazione. |
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Art. 21. - Direttive1. La Regione Liguria emana direttive agli enti concedenti e delegati nei servizi di |
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Art. 22. - Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi e ai servizi di piazza devono prevedere |
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Capo IV - INTERVENTI INFORMATIVI, SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 23. - Interventi informativi, educativi e di aggiornamento1. La Regione assume le iniziative e promuove gli interventi al fine di: a) informare circa la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti; b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente legge; |
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Art. 23 bis - Interventi finanziari per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico1. La Regione concede contributi in conto capitale per |
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Art. 23 ter - Contributi per interventi in edifici privati |
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Art. 23 quater - Competenze della Regione e dei Comuni |
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Art. 23 quinquies - Procedura di concessione dei contributi1. La Giunta regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui all& |
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Art. 23 septies - Norma transitoria |
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Art. 24 - Simbolo di accessibilità1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici di uso pubbli |
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Art. 25. - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, dall'entrata in vigore della pres |
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Art. 26. - Norme transitorie1. Per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni a edificare relative a domande |
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Art. 26 bis - Norma finanziaria |
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Art. 27. - Norma transitoria(Abrogato dalla L.R. 11/1992). |
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Allegato - Norme tecniche di attuazione (Articolo 6)A1 - Contenuto dell'allegato Il presente allegato recepisce ed integra le norme del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 Rche, oltreché al campo di applicazione specifico, si estendono a quello definito dall'articolo 5 della presente legge. Nel testo dell'allegato gli articoli del D.P.R. 384/78 sono riprodotti citando il relativo numero. A2 - Aree e percorsi pedonali urbani. Parcheggi A2.1 Con riferimento agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 384/78 Rsi intendono per aree e percorsi pedonali tutti i marciapiedi anche porticati, gli attraversamenti pedonali, gli incroci zebrati, sottopassi e sovrapassi, percorsi in zone verdi e giardini e tutti i parcheggi, indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano. A2.2 (Art. 3 Percorsi pedonali) Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso. A2.3 La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m 1,50. A2.4 Ad integrazione: tale larghezza atta a consentire le manovre di inversione di marcia della Persona su carrozzina, va calcolata al netto di elementi sporgenti e paline di sostegno segnaletiche pubblicitarie o per servizi tecnologici. Essa inoltre non esclude che per i luoghi di maggior transito si debba prevedere, onde consentire il passaggio temporaneo di due carrozzine una larghezza di cm 180. All'interno dei centri urbani tutte le nuove strade pubbliche o di uso pubblico e quelle private purché non a fondo cieco, fatta eccezione per le sole autostrade, dovranno avere almeno un percorso pedonale corrispondente alle presenti norme. Ove tecnicamente possibile ciò dovrà avvenire anche nelle opere di ristrutturazione ed allargamenti di strade esistenti. A2.5 (segue Art. 3). Il dislivello fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, è di cm 2,5; non deve comunque superare i 15 cm In particolare ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%. A2.6 (segue Art. 3). La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%. Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti: a) un ripiano orizzontale di lunghezza minima di m 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale; b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale; c) un corrimano posto ad un'altezza di m 0,80 e prolungato per m 0,50 nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale. A2.7 Si raccomanda: al fine di favorire il massimo dell'autonomia occorre tener presente che: - una pendenza minore o uguale al 5% consente l'agibilità a una persona che conduce autonomamente la carrozzina; - una pendenza maggiore del 5% e minore o uguale all'8% consente l'agibilità alla persona solo se condotta da accompagnatore; - una pendenza maggiore dell'8% è da considerarsi difficilmente agibile anche nel caso di carrozzina condotta da persona accompagnatrice. A2.8 (segue Art. 3). La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua e tali comunque da non generare impedimenti o fastidio al moto. A2.9 I cigli del percorso pedonale, ove previsti devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da quelle della pavimentazione. A2.10 Ad integrazione: per quanto riguarda i collegamenti verticali necessari nei casi di sovrapasso si fa riferimento anche ai punti A11 e A12. A2.11 (Art. 4 Parcheggi). Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. A2.12 Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. Le due zone, comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore. La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%. In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30 gradi. Lo schema deve comunque consentire sempre lo spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio. In tutti i casi ove fosse dimostrata l'impossibilità di realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici ad essi riservate. A2.13 L'area di parcheggio riservata ad un'autovettura adibita al trasporto di minorati fisici deve avere una larghezza minima di m 3,00 suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m, relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento. La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre). Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile. A2.14 Ad integrazione: è ammissibile, in c |
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A14 - Edifici scolasticiA14.1 (Art. 18 Edifici scolastici). Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e le altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione. Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del D.P.R. 384/78, Rle strutture esterne quelle di cui all'articolo 4 del suddetto D.P.R. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.). Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale o, in alternativa, un ingresso con scale mediante un percorso raccordato con rampe. A14.2 Ad integrazione: resta inteso che per i nuovi edifici destinati ad uso scolastico occorre garantire la completa accessibilità dotandoli di almeno un ascensore se con più di un piano fuori terra. A15 - Tramvie, filovie, autobus, metropolitane A15.1 (Art. 19 Tramvie, filovie, autobus, metropolitane). Sui mezzi di trasporto tramviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita. Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l'accesso dalla porta di uscita. A15.2 Ad integrazione: al fine di rendere realmente possibile a tutti l'utilizzo dei mezzi di trasporto, essi, secondo le modalità espresse al capo III della presente legge, dovranno permettere l'accesso e lo stazionamento anche a persone in carrozzina. Uno dei tre posti riservati ai non deambulanti va perciò adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi. L'eventuale pedana elevatrice che si rendesse necessaria per consentire l'accesso ai mezzi, dovrà presentare le caratteristiche di cui al punto A12 di questo allegato. Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico dovranno essere dotate di un idoneo spazio di attesa segnalato, atto a permettere la sosta di persone, debitamente protetto dalla circolazione veicolare. Onde permettere la fermata dei mezzi pubblici per un'agevole salita e discesa dei passeggeri disabili, e ciò senza ostacolare il normale traffico veicolare, devono essere predisposti appositi slarghi della sede stradale opportunamente segnalati e delimitati. Da tale obbligo possono venire esplicitamente e singolarmente esonerate le sole fermate nei centri abitati ove per la presenza di una co |
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