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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 18/03/2013, n. 4
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TITOLO I - (MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 1 (MISURE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERGHI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICORICETTIVA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI)) |
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Articolo 2 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2008)1. Nella rubrica dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, dopo la parola: “alberghi” sono aggiunte le seguenti: “. Norme di salvaguardia”. 2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 è sostituito dal seguente: "1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1 ter, sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione se non alle condizioni previste dal comma 2, gli immobili sedi degli alberghi e le relative aree asservite e di pertinenza: a) classificati albergo ed in esercizio ai sensi della normativa in materia; b) già classificati albergo, la cui attività sia cessata ma che non siano stati oggetto d’interventi di trasformazione in una diversa destinazione d’uso; c) in corso di realizzazione in forza di uno specifico titolo edilizio.”. 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, sono inseriti i seguenti: “1 bis. Il vincolo di cui al comma 1 non si applica agli immobili e alle relative aree asservite e di pertinenza, sedi degli alberghi: a) classificati al 1° gennaio 2012 a una o due stelle, con capacità ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un utilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o con altra funzione. Non si configura un utilizzo promiscuo nel caso dell’unità abitativa ad uso del titolare della struttura ricettiva stessa; b) aventi le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) già classificati albergo e per i quali l’attività alberghiera sia comunque cessata. 1 ter. I comuni effettuano il censimento degli alberghi asso |
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Articolo 3 - (Inserimento dell’articolo 2 bis della l.r. 1/2008)1. .Dopo l’articolo 2 della l.r. 1/2008 è inserito il seguente: “Articolo 2 bis - (Misure per il miglioramento e lo sviluppo dell’offerta ricettiva alberghiera) 1. Per favorire il miglioramento e lo sviluppo dell’offerta ricettiva alberghiera i comuni, per gli immobili alberghieri esistenti e le relative aree asservite e di pertinenza, assoggettati al vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 2, comma 1, possono assentire ampliamenti mediante interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e/o di nuova realizzazione secondo le procedure e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 |
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Articolo 4 - (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2008)1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2008 è sostituito dal seguente: |
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Articolo 5 - (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 1/2008)1. L’articolo 5 della l.r. 1/2008 è abrogato. |
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Articolo 6 - (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 1/2008)1. L’articolo 6 della l.r. 1/2008 è sostituito dal seguente: |
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Articolo 7 - (Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 1/2008)1. L’articolo 7 della l.r. 1/2008 è abrogato. |
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Articolo 8 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2008)1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2008 è sostituito dal seguente: |
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TITOLO II - (NORME TRANSITORIE E FINALI) |
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Articolo 9 - (Norma transitoria per lo sviluppo e il miglioramento dell’offerta ricettiva degli alberghi)1. I comuni possono consentire una parziale trasformazione della destinazione d’uso degli immobili sedi di strutture ricettive attualmente in esercizio classificate albergo e delle relative aree asservite e di pertinenza, assoggettati al vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2008 come modificata dalla presente legge e che necessitino, al fine di riacquisire la competitività rispetto al mercato della domanda turistica, di interventi edilizi di ristrutturazione e di riqualificazione i cui costi, diretti e mutuabili, non possano essere coperti esclusivamente con i proventi derivanti dalla gestione alberghiera dello stesso “, ovvero, nel caso in cui il proprietario dell’immobile non gestisca la struttura, con i proventi derivanti dalla locazione dell’immobile stesso” N4. |
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Articolo 10 - (Norme transitorie e di prima applicazione)1. Il Comune, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua il censimento di cui all’articolo 2, comma 1 ter, della l.r. 1/2008 come modificata dalla presente legge approvando l’elenco |
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Articolo 11 - (Disposizioni procedurali sull’applicazione della legge)1. Restano soggette alle disposizioni previgenti: a) le varianti urbani |
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Articolo 12 - (Modifiche all’articolo 70 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) |
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