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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 07/02/2008, n. 1
L.R. Liguria 07/02/2008, n. 1
- L.R. 18/03/2013, n. 4
- L.R. 13/03/2014, n. 5
- L.R. 09/03/2015, n. 7
- L.R. 07/04/2015, n. 12
- L.R. 30/12/2015, n. 29
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge si propone la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi attraverso lo sviluppo e il man |
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Art. 2 - (Disciplina urbanistica degli alberghi. Norme di salvaguardia)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1 ter, sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione se non alle condizioni previste dal comma 2, gli immobili sedi degli alberghi e le relative aree asservite e di pertinenza: a) classificati albergo ed in esercizio ai sensi della normativa in materia; b) già classificati albergo, la cui attività sia cessata ma che non siano stati oggetto d’interventi di trasformazione in una diversa destinazione d’uso; c) in corso di realizzazione in forza di uno specifico titolo edilizio. N1 1 bis. Il vincolo di cui al comma 1 non si applica agli immobili e alle relative aree asservite e di pertinenza, sedi degli alberghi: a) classificati al 1° gennaio 2012 a una o due stelle, con capacità ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un utilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o con altra funzione. Non si configura un utilizzo promiscuo nel caso dell’unità abitativa ad uso del titolare della struttura ricettiva stessa; b) aventi le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) già classificati albergo e per i quali l’attività alberghiera sia comunque cessata. N3 |
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Art. 2 bis - (Misure per il miglioramento e lo sviluppo dell’offerta ricettiva alberghiera)1. Per favorire il miglioramento e lo sviluppo dell’offerta ricettiva alberghiera i comuni, per gli immobili alberghieri esistenti e le relative aree asservite e di pertinenza, assoggettati al vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 2, comma 1, possono assentire ampliamenti mediante interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e/o di nuova realizzazione secondo le procedure e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 R (Dis |
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Art. 4 - (Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali)1. I Comuni nell'adozione dei progetti preliminari di PUC successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, sono tenuti a: a) esplicitare gli obiettivi di mantenimento o di potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva complessiva che intendono perseguire; b) individuare, sulla base di una preventiva analisi della dotazione esistente delle v |
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Art. 6 - (Alberghi fruitori di agevolazioni regionali)1. Per le strutture ricettive vincolate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, beneficiarie |
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Art. 8 - (Norma transitoria)1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 non si applicano nei confronti degli alberghi esistenti, nonché degli immobili già classificati albergo, la cui attivit&agr |
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Art. 9 - (Norma finanziaria)1. Le entrate di cui all’articolo 2, comma 7, previste dalla presente legge sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale all’U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 7bis, si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio degli esercizi finanziari 2015/2017: |
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Art. 10 - (Abrogazione di norme)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 18 bis della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni; b) l'articolo 15, commi 4, 4 bis e 5 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 (modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 6 giugno 1989 n. 14 in materia di discipli |
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