N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 4, comma 6, L.R. 20 giugno 2017, n. 6, così recitava:

“Art. 22.

1. Alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. All'articolo 2, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È considerata prioritaria nell'ordine di seguito riportato, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, l'acquisizione di servizi relativi a:

a) certificazione di qualità;

b) innovazione di prodotto o di processo;

c) promozione delle imprese sui mercati interni o esteri.".

3. All'articolo 3, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) concede contributi alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, sino ad un importo massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 50 mila ECU per l'acquisizione dei servizi relativi alla certificazione di qualità, di 100 mila ECU per l'acquisizione dei servizi relativi all'innovazione di processo, di prodotto e alla promozione sui mercati interni o esteri, di 25 mila ECU per i rimanenti servizi e comunque, in caso di cumulo, entro il limite massimo fissato dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis;

b) concede, altresì, contributi a strutture consortili, enti e società che abbiano come finalità la fornitura dei servizi di cui alla lettera a), sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili ed entro il limite massimo fissato dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.".

4. All'articolo 3, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

"I contributi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono cumulabili con quelli previsti ad analogo titolo da leggi regionali, statali o da disposizioni comunitarie. Sono considerati prioritari, quali beneficiari della presente legge, le piccole medie imprese industriali ed artigiane, i loro consorzi ubicati nelle aree di concentrazione industriale individuate secondo le direttive stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996, di seguito elencate:

a) Rieti/Cittaducale, comuni di Rieti e Cittaducale;

b) Civita Castellana, comuni di Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Nepi, Orte;

c) Tivoli, comuni di Tivoli, Guidonia Montecelio, Mentana, Monterotondo;

d) Castelli Romani, comuni di Albano Laziale, Ariccia, Frascati, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Velletri, Ciampino, San Cesareo;

e) Pomezia, comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea;

f) Colleferro, comuni di Colleferro, Palestrina, Segni;

g) Latina, comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino;

h) Formia/Gaeta, comuni di Formia e Gaeta;

i) Frosinone/Sora, comuni di Frosinone, Sora, Alatri, Anagni, Arpino, Broccostella, Castelliri, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fontana Liri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica, Pofi, Veroli;

l) Cassino, comuni di Cassino, Aquino, Castrocielo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia.

Le aree di cui al comma precedente sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio-economiche e di concentrazione industriale.".

5. All'articolo 3, il comma 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64, è sostituito dal seguente:

"2. Le domande per accedere al fondo di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla FILAS S.p.A. che provvede a sottoporre le richieste, corredate da una relazione istruttoria, al parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1991, n. 21. Copia delle domande deve essere trasmessa, altresì, a cura degli interessati, all'Assessorato competente in materia di industria, commercio e artigianato.".”

Dalla redazione