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L.R. Lazio 03/06/1997, n. 20

Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.
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Art. 1. - (Finalità - Oggetto)

1. La Regione in occasione del Grande Giubileo del 2000 ed in considerazione della rilevanza dell'avvenimento sia a livello nazionale che internazionale, promuove interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in conformità al

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Art. 2. - (Soggetti beneficiari)

1. Per il conseguimento delle finalità previste all'articolo 1, sono concessi contributi a favore:

a) di comuni, province, comunità montane ed altri enti pubblici in qualità di proprietari del bene immobile o di titolari di concessione di beni demaniali pe

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Art. 3. - (Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi riferiti alle strutture ricettive di cui all'articolo 1, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, sono i seguenti:

a) opere per il superamento delle "barriere architettoniche" ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni;

b) opere obbligatorie ai sensi della vigente legislazione quali impianti di messa a terra, prevenzione incendi, antinfortunistica;

c) costruzione, ricostr

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Art. 4. - (Misura dei contributi)

1. Ai soggetti pubblici indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 75 per cento e minima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per gli interventi di importo non superiore a cinque miliardi di lire, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d).

2. Agli e

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Art. 5 - (Modalità per l'accesso ai contributi)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva un avviso pubblico in cui sono determinate:

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Art. 6 - (Criteri di ammissibilità)

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 4 le domande:

a) presentate dai soggetti di cui all'articolo 2;

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Art. 7. - (Criteri di formazione della graduatoria)

1. Per i progetti giudicati ammissibili si predispone apposita graduatoria secondo i punteggi determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), nel rispetto dei seguenti crit

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Art. 8. - (Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi da parte di soggetti pubblici)

1. Per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti pubblici interessati presentano all'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo domanda secondo le modalità stabilite dalla delibera di cui all'articolo 5.

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Art. 9. - (Costituzione di fondi speciali)

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 commi 2 e 3, la Regione costituisce un fondo speciale per i finanziamenti in conto capitale e per quelli in conto interessi, la cui gestione viene affidata alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A., di seguito denominata FI.LA.S., previ

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Art. 10 - (Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi da parte degli enti e soggetti privati)

N13

1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, gli enti ed i soggetti privati interessati presentano alla FI.LA.S. apposita domanda, ai sensi della presente legge e successive modificazioni.

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Art. 11. - (Non cumulabilità dei contributi con altri finanziamenti pubblici)

l. Per la stessa tipologia di intervento non è consentito il cumulo dei contributi, di cui alla presente legge con quelli eventualm

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Art. 12 - (Vincolo di destinazione dell'immobile)

1. I soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si impegnano, con atto formale, a destinare le opere e i beni oggetto del finanziamento, esclusivamente a struttura ricettiva per non meno di dieci anni dalla data di erogazione del contributo.

2. Gli immobili di proprietà dei privati, per i quali sono stati concessi contributi per le opere di cui all'articolo 3, sono vincolati alla destinazione per

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Art. 13 - (Revoca della concessione)

1. La revoca della concessione dei contributi viene disposta quando:

a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nell'articolo 12 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;

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Art. 14. - (Procedure urbanistiche ed edilizie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche se non finanziati ai sensi dell'articolo 4, i comuni possono adottare le varianti urbanistiche disciplinate dal presente articolo entro il 30 gennaio 2000. Le procedure urbanistiche ed edilizie di cui ai successivi commi si applicano fino alla data del 30 aprile 2000. Tali procedure non si applicano ai comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale. N7

2. Nelle zone omogenee classificate A) e B) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono consentite variazioni di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi, volte a migliorare o ampliare le strutture ricettive, anche in assenza di piani urbanistici esecutivi previsti dallo strumento urbanistico generale. Le variazioni di destinazione d'uso possono comportare:

a) nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti un incremento non superiore al 50 per cento dei posti letto esistenti complessivamente nelle due zone omogenee; N15

b) nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti un incremento dei posti letto esistenti non superiore all'8 per cento nella zona omogenea A) ed al 14 per cento nella zona omogenea B). Il comune interessato deve contestualmente documentare le modalità con cui risolvere i problemi relativi all'accessibilità ed alla sosta necessarie alle strutture ricettive ai sensi delle leggi vigenti in materia. Il comune deve dare priorità alle richieste di variazione di destinazione d'uso volte all'ampliamento delle strutture ricettive il cui titolare sia in possesso di regolare licenza di esercizio. N5

3. Nella zona omogenea classificata C) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 sono consen

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Art. 15. - (Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge vengono istituiti "per memoria" nel bilancio di previsione 1997 il capitolo n. 23230 "Concessione di contributi in capitale a favore

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Art. 16. - (Norma speciale)

1. I fondi assegnati alla Regione, ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 203, iscritti in conto competenza dai bilanci di previsione dello Stato relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998, sono utilizzati prioritariamente per la concessione ai titolari di diritti reali su strutture alberghiere classificate a quattro o cinque stelle e/o ai titolari delle licenze amministra

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Art. 17. - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Boll

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