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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 05/05/1993, n. 27
L.R. Lazio 05/05/1993, n. 27
L.R. Lazio 05/05/1993, n. 27
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Titolo I - disposizioni generali |
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Art. 1. - Oggetto della legge1. In attesa di una normativa nazionale di principio in materia, la presente legge in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, e dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la ricerca e la coltivazione |
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Art. 2. - Impianti ed opere connesse1. Nelle aree destinate ad attività estrattiva, assentite ai sensi della presente legge, possono essere localizzati anche insediame |
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Titolo II - programmazione delle attività estrattive |
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Art. 3. - Piano regionale delle attività estrattive1. L'attività di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere è esercitata in conformità ai contenuti del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) nonché nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesistica, naturalistica (piani di assetto dei parchi) ed urbanistica, e dei piani di bacino di cui alla legge 13 maggio 1989, n. 183. |
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Art. 4. - Schema del piano regionale delle attività estrattive e consultazioni1. Ai fini della formazione del P.R.A.E., la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito schema, predisposto, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, previo parere del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica e i lavori pu |
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Art. 5. - Approvazione e pubblicazione del piano regionale delle attività estrattive1. La Giunta regionale, valutate le risultanze e i documenti di osservazioni e proposte approvati dalle province ai sensi dell'artic |
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Art. 6. - Piani stralcio del piano regionale delle attività estrattive1. Nelle more dell'approvazione del P.R.A.E. possono essere adottati ed approvati, con la medesima procedura di cui agli articoli 4 |
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Art. 7. - Varianti al piano regionale delle attività estrattive1. Al piano regionale delle attività estrattive possono essere apportate varianti, su proposte della Giunta regionale, ai sensi del |
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Art. 8. - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della deliberazione consiliare regionale di approvazione del P.R.A.E., i comuni debbono provvedere ad uniformare il piano regolatore comunale o gli altri strumenti urbanistici vigen |
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Titolo III - commissione regionale consultiva per le attività estrattive |
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Art. 9. - Costituzione1. La commissione regionale consultiva per le attività estrattive è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia. 2. La commissione regionale consultiva è composta da: a) l'assessore regionale competente in materia o da un dirigente regionale da lui delegato, che la presiede; b) l'assessore regionale competente in materia di tutela ambientale o da un dirigente regionale da lui delegato; |
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Art. 10. - Funzionamento1. La commissione regionale consultiva per le attività estrattive delibera validamente con l'intervento di almeno metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo dei com |
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Art. 11. - Competenze1. La Commissione regionale consultiva per le attività estrattive esprime parere obbligatorio non vincolante: a) sul piano regionale delle attività estrattive d |
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Titolo IV - delega ai comuni |
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Art. 12 - ambito della delega1. Ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ed in armonia con quanto disciplinato con la legge regiona |
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Art. 13. - Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate1. La vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo 12 sono esercitati dalla regione nelle |
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Art. 14. - Poteri sostitutivi1. Ove il comune non provveda sulla domanda di autorizzazione dell'attività estrattiva nei termini di cui all'articolo 16 e non ado |
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Titolo V - autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere |
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Art. 15. - Domanda di autorizzazione1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla presente legge è presentata al sindaco del comune nel cui ambito territoriale si svolge l'attività estrattiva, con allegati i seguenti atti ed elaborati che ne formano parte integrante: a) nomina del direttore responsabile, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; b) progetto che illustri l'ubicazione della cava o torbiera, dell'area comunque interessata alla coltivazione, le opere da realizzare, i tempi ed i modi della coltiv |
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Art. 16. - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione1. Il comune trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento, copia della domanda di autorizzazione all'attività estrattiva e dei relativi allegati alla commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9 per il parere di competenza. 2. Il parere della commissione regionale consultiva deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, in caso di ri |
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Art. 17 - Convenzione1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto la disciplina degli obblighi e l'ammontare degli oneri finanziari a carico del titolare stesso, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, |
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Art. 18. - Contenuto dell'autorizzazione1. L'autorizzazione all'attività estrattiva può essere rilasciata per un periodo massimo di 20 anni, salvo rinnovo per motivate es |
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Art. 19. - Ricorsi amministrativi1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione, di cui agli articoli 16 e 28, è ammesso ricorso all |
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Art. 20. - Concessione ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 14431. I provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, secon |
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Art. 21. - Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua1. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza regionale sono subordinate ad autorizzazione della Giunta regionale, che può concederla, su proposta dell'assessore re |
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Art. 22. - Autorizzazione per attività di ricerca1. Le iniziative di ricerca riguardanti l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge debbono essere preventivamente comu |
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Art. 23. - Spese per l'istruttoria. Pubblicità1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione di cui alla presente legge sono a carico del richiede |
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Art. 24. - Obbligo di fornire dati statistici1. Gli esercenti l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge devono periodicamente fornire tutti i dati statistici rich |
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Art. 25. - Cessione dell'autorizzazione o della concessione1. L'autorizzazione o la concessione all'attività estrattiva è personale e non può essere ceduta a terzi, senza preventivo assens |
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Titolo VI - Vigilanza - sanzioni |
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Art. 26. - Vigilanza del comune1. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni ed alle convenzioni previste dalla presente legge è eser |
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Art. 28. - Revoca dell'autorizzazione1. In caso di gravi o reiterate inosservanze delle prescrizioni autorizzative o delle disposizioni della presente legge, il comune può revocare l'autorizzazione, previa diffida, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9. 2. Il provvedimento di revoca del comune, avente la stessa forma del |
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Art. 29. - Sospensione dell'attività estrattiva1. Fermo restando il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, il comune, ove sia constatata l'inosservanza di prescrizioni ed obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, può disporre la sospensione dell'att |
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Art. 30. - Sanzioni pecuniarie1. Chiunque intraprenda o prosegua l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge senza essere in possesso di autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milion |
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Art. 31. - Obblighi a carico del trasgressore1. Nell'ipotesi di attività estrattiva o attività di ricerca senza autorizzazione o concessione, il comune ordina al trasgressore |
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Titolo VII - Interventi regionali |
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Art. 32. - Piano annuale di valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive1. La Giunta regionale predispone annualmente, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, un piano di interventi per la valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive, compatibilmente con la salvaguardia del territorio e nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa istituito dal succ |
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Art. 33. - Iniziative per la sicurezza dei lavoratori del settore delle attività estrattive1. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa istituito dall'articolo 36, può promuovere o attuare, sentit |
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Art. 34. - Attività promozionali1. La Giunta regionale può svolgere attività promozionale in materia di coltivazione di cave e torbiere mediante l'attuazione di s |
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Art. 35. - Riambientazione delle cave abbandonate1. La regione promuove la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate mediante la concessione di finanziamenti ai comuni interessati. 2. Ai fini di cui al presente a |
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Titolo VIII - norme finali e transitorie |
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Art. 36. - Disposizioni finanziarie1. Le entrate previste dall'articolo 23 vengono introitate sul capitolo di entrata del bilancio regionale 1993 n. 02410 denominato: "Proventi relativi alle spese per l'istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere riservate alla competenza regionale articolo 23, comma 2)". 2. Le spese per la realizzazione di quanto previsto nella presente legge gravano sugli stanziamenti dei seguenti ca |
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Art. 37. - Abrogazione di norme1. Sono abrogate la legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, concernente "Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella regione Lazio" e le seguenti successive leggi modificative ed integrative: |
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Art. 38. - Regime transitorio per l'apertura di nuove cave e per gli ampliamenti di cave autorizzate1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a che non sia stato approvato lo strumento urbanistico comunale che recepisce il piano regionale delle attività estrattive o gli stralci del medesimo non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave. 2. In caso di esaurimento di cave già autorizzate, intervenuto |
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Art. 39. - Regime transitorio per le attività in corso1. I lavori in atto di coltivazione di cave, autorizzati ai sensi del regime transitorio della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, proseguono secondo i progetti approvati. |
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Art. 40. - Aggiornamento delle garanzie finanziarie1. Su richiesta del comune, l'assessorato regionale competente in materia effettua una valutazione tecnica dell'ammontare delle gara |
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Art. 41. - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello s |
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