Articolo abrogato dall'art. 59, comma 4, della L.R. 07/06/1999, n. 6, così recitava:

“Art. 14.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 9, le parole da: "escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del primo comma dell'articolo 2 della L.R. 8 novembre 1977, n. 43 ed esclusi i piani regolatori generali dei comuni superiori a 10.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "escluse quelle che pianificano l'intero territorio regionale sia con piani territoriali generali che paesaggistici e di settore".

2. All'articolo 5 della L.R. 9/1983 dopo il primo comma è inserito il seguente:

"L'esame congiunto dei piani di assetto delle aree protette di cui all'articolo 26, comma 4 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 è effettuato in unica sede dalla sezione aree naturali protette del CTS e da un'apposita sottosezione della sezione I del CTCR nominata ai sensi del presente articolo e di cui facciano parte i due dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela ambientale e in materia di servizi tecnici per la pianificazione comunale componenti della citata sezione aree naturali protette. A tal fine non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. La riunione congiunta è convocata d'intesa dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente e dall'Assessore regionale competente in materia di urbanistica".

3. Al terzo comma dell'articolo 5 della L.R. 9/1983 la parola: "trentesimo", è sostituita dalla seguente: "decimo".

4. Al secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 9/1983 le parole: "limitatamente al periodo di diciotto mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999".”

Dalla redazione