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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 11/12/1998, n. 55
L.R. Lazio 11/12/1998, n. 55
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 22/02/2019, n. 2
- L.R. 28/12/2018, n. 13
- L.R. 28/04/2006, n. 4
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione, le province, i comuni, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli altri enti pubblici, preferibilmente nell'ambito dei piani di recupero previsti dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, individuano immobili, destinati a finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, di loro propriet&agra |
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Art. 2 - (Avviso pubblico)1. Gli enti e gli istituti di cui all'articolo 1 emanano un avviso pubblico per l'assegnazione degli immobili da recuperare. 2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 indica: |
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Art. 3 - (Rapporto tra proprietario e cooperativa: convenzione)1. I rapporti tra ente proprietario dell'immobile “o ente proponente” N3 e cooperativa di autorecupero e/o autocostruzione sono regolati da convenzione il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Sono in ogni |
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Art. 4 - (Requisiti delle cooperative)1. Le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere i seguenti requisiti: a) essere formate da soci, di numero superiore a quello delle unità i |
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Art. 5 - (Preferenza)1. I criteri per la scelta della cooperativa a cui assegnare l'immobile da recuperare devono tenere conto, in caso di pari |
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Art. 6 - (Graduatoria della cooperativa e assegnazione)1. La cooperativa a cui è assegnato l'immobile da recuperare, entro sessanta giorni successivi alla stipula della c |
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Art. 6 bis - (Monitoraggio programmi di autorecupero) |
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Art. 7 - (Contributo regionale)1. La Regione, nell'ambito dei fondi per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla l. 457/1978 e alla |
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Art. 8 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazi |
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