L. R. Lazio 28/12/2017, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 28/12/2017, n. 11

Disposizioni per favorire la mobilità nuova.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2018, n. 13
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione con la presente legge:

a) promuove e sostiene la mobilità nuova e, in particolare, la mobilità ciclistica, nei tragitti quotidiani e negli spostamenti urbani ed extraurbani, al fine di elevare la qualità della vita, garantire l'accessibilità dei territori e valorizzare le risorse ambientali;

b) promuove il target di mobilità, inteso quale obiettivo di quota massima di spostamenti tramite mezzi motorizzati privati nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con più di 10.000 abitanti;

c) persegue obiettivi di intermodalità, di migl

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Art. 2 - Definizione delle ciclovie e delle ciclostazioni. Caratteristiche del servizio di bike sharing

1. La rete regionale della mobilità nuova, tenendo conto di quanto previsto dal Piano regionale della mobilità ciclistica, è composta, oltre che dai percorsi ciclabili e itinerari ciclopedonali, anche dalle seguenti ciclovie:

a) greenway o corridoi verdi, piste in sede propria lontane dalla strada destinata al traffico motorizzato;

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Art. 3 - Obiettivi strategici

1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a) la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, i cui itinerari includano anche gli itinerari di media-lunga percorrenza, compresi quelli già individuati e promossi dalle associazioni che favoriscono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta a scopi turistici, con la creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche storico-culturali;

b) la creazione, in ambie

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Art. 4 - Piano regionale della mobilità ciclistica

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora il Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con le indicazioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), dei piani e degli strumenti di gestione delle aree naturali protette, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, urbano ed extraurbano, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi.

2. Il PRMC è elaborato

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Art. 5 - Attività di informazione, formazione e monitoraggio

1. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, con le associazioni e con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione per la diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, il benessere fisico ed il miglioramento dello stile di vita.

2. La Regione provvede a fornire informazioni per cartoguide e waypoint GPS accessibili gratuitamente e in formato open source tramite accesso internet, comprensive dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi e relative cartografie su scala ridotta, caratteristiche fisiche e antropiche del territorio, informazioni sui punti di scambio intermodale e sui punti di assistenza o rist

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Art. 6 - Piani strategici per la mobilità ciclistica di livello locale

1. La Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali, redigono e approvano piani strategici per la mobilità ciclistica in conformità agli obiettivi strategici di cui all'articolo 3 e tenuto conto delle informazioni contenute nel PRMC nonch&e

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Art. 7 - Tipologie di interventi

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, tenuto conto anche delle caratteristiche tecniche fissate dal Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), sono finalizzati alla promozione, progettazione e realizzazione di:

a) reti, urbane o extraurbane, itinerari, piste e percorsi ciclabili nonché itinerari ciclopedonali;

b) itinerari turistici ciclabili e infrastrutture connesse;

c) aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato attraverso elementi di moderazione del traffico.

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica comprendono, tra l'altro:

a) realizzazione di sotto

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Art. 8 - Soggetti attuatori

1. La Città metropolitana di Roma capitale, le province, i comuni, le unioni di comuni e le altre forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali ", gli enti strumentali regionali, inclusi gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, le societ&agra

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Art. 9 - Disposizioni per i comuni

1. I comuni o le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali, nel cui territorio hanno sedi stazioni ferroviarie o autostazioni di corrispondenza o stazioni metropolitane, prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di ciclostazioni ovvero di adeguati impianti per

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Art. 10 - Manutenzione

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal PRMC, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio

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Art. 11 - Target di mobilità

1. In vista del conseguimento di un target di mobilità che stabilisca la quota massima di spostamenti tramite traffico motorizzato privato, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione fissa gli obiettivi da raggiungere sul territorio regionale. Tali obiettivi sono validi nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con più di

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Art. 12 - Criteri per la concessione dei contributi. Ulteriori agevolazioni

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) un piano di riparto delle risorse di cui all'articolo 15;

b) le modalità e i criteri per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dalla presente legge;

c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione delle risorse regionali nonch&ea

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Art. 13 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel promuovere e sostenere la mobilità nuova e, in particolare, quella ciclistica. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali:

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Art. 14 - Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo del traspor

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Art. 15 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" della missione l0 "Trasporti e diritto alla mobilità", di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

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Art. 16 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


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