L. R. Lazio 06/08/2007, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 06/08/2007, n. 13

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Sezione I - Finalità
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto, nonché degli obblighi comunitari, detta norme in materia di sviluppo del sistema di offerta turistica, per rendere tale offerta motore della crescita sostenibile della comunità regionale.

3. A tal fine la Regione interviene, in particolare, per:

a) favorire l'integrazione tra l'offerta turistica e gli altri settori economici e produttivi, al fine di aumentare il valore prodotto a beneficio sia del visitatore che della comunità locale;

b) consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale in tutti i suo

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Sezione II - Principi generali e ripartizione delle funzioni
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Art. 2 - (Principi generali)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 189,

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Art. 3 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione del piano turistico regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive;

b) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti, studi e programmi di interesse regionale a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato; N73

c) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea o da leggi statali;

d) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;

e) il coordinamento e l'indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione, fatta salva l'autonomia degli enti locali; N73

e-bis) N62

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Art. 4 - (Funzioni delle province)

N12

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Art. 5 - (Funzioni dei comuni e di Roma Capitale)

N13

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti:

a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

b) le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive, dalle agenzie di viaggi e turismo e la relativa vigilanza; N23

b-bis) la verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8;

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Art. 5-bis - (Elenco regionale delle località turistiche)

N51

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Art. 6 - (Comune di Roma)

N15

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Art. 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)

1. Al fine di garantire l'effettivo ed omogeneo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni e a Roma Capitale ai se

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Sezione III - Organizzazione turistica regionale
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Art. 8 - (Organizzazione turistica regionale)

N80

1. La Regione, al fine di assicurare l'immagine unitaria del siste

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Art. 8-bis - (Promozione della mobilità intermodale)

N81

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Art. 9 - (Sistemi turistici locali)

N82

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Art. 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)

N83

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Art. 11 - (Ambiti turistici di destinazione)

N84

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, assicurando l'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni, promuove, nell'ambito dell'organizzazione turistica regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente e in coerenza con la programmazione turistica regionale, la costituzione dei seguenti Ambiti turistici di destinazione (ATD), individuati nell'allegato A alla presente legge:

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Art. 12 - (Agenzia regionale del turismo)

N46

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Art. 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nell'Agenzia)

N4

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Art. 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)

N48

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni e Roma Capitale, organizza sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive e turistico-sportive, della consistenza e omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici

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Art. 15 - (Associazioni pro-loco)

N52

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle tradizioni locali, dei prodotti e delle bellezze del territorio.

2. Le associazioni pro-loco, d'intesa con gli enti locali interessati e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in particolare:

a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;

b) svolgono attività ricreative e di propaganda per la p

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CAPO II - PROGRAMMAZIONE TURISTICA
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Art. 16 - (Finalità della programmazione turistica)

N53

1. La Regione riconosce il turismo quale attività fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e definisce le strategie di sviluppo turistico della destinazione Lazio attraverso lo strumento della programmazione turistica.

2. La Re

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Art. 17 - (Piano triennale per lo sviluppo del turismo)

N45

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale europea, statale e regionale, adotta un piano triennale per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, di seguito denominato piano regionale del turismo. All'interno del piano sono definiti, in particolare:

a) l'analisi del mercato del turismo nel Lazio eseguita anche attraverso la raccolta dei dati sul movimento dei turisti, sulla capacità ricet

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Art. 18 - (Procedure per l'adozione del piano turistico regionale)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre N54 dell'anno precedente il triennio di riferimento, previa concertazio

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Art. 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)

1. Ai fini dell'attuazione del piano turistico regionale, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, entro il 3

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Art. 19-bis - (Politiche di sostegno al settore termale)

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Art. 20 - (Osservatorio regionale del turismo)

N86

1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo l'Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati e informazioni finalizzati a monitorare lo sviluppo e l'inn

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CAPO III - IMPRESE TURISTICHE ED ATTIVITÀ RICETTIVA
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Sezione I - Definizioni
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Art. 21 - (Imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa s

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Art. 22 - (Attività ricettiva)

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione

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Sezione II - Strutture ricettive
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Art. 23 - (Tipologie delle strutture ricettive)

N88

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

a) strutture ricettive alberghiere;

b) strutture ricettive extralberghiere;

c) strutture ricettive all'aria aperta.

2. Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina.

3. Sono strutture ricettive extralberghiere le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o gruppi, organizzate e gestite da persone fisiche, società, enti pubblici o privati senza scopo di lucro, da enti religiosi, da associazioni per il conseguimento di finalità ricreative, assistenziali, sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti pubblici o privati per il soggiorno dei propri dipendenti.

4. Sono strutture ricettive all’aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all’aria aperta, oltre alla realizzazio

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Art. 23-bis - (Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico)

N47

1. Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitora

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Art. 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessi

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Art. 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)

1. Nei regolamenti di cui all'articolo 56 sono stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali concernenti i seguenti elementi:

a) l

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Art. 25-bis - (Disposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta)

N8

1. N20 Entro il perimetro delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 4, l’installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, previsti dal citato articolo 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo articolo 23, comma 4, lettera d), costituiscono attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8-bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le installazioni ed il rimessaggio dei predetti mezzi nelle strutture ricettive all’aria aperta collocate all’interno di aree naturali protette regionali, fatte salve le eventuali ulteriori modalità esecutive fissate nel piano e nel relativo regolamento approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e su

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Sezione III - Esercizio delle attività ricettive
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Art. 26 - (Esercizio delle attività)

N91

1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrati

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Art. 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)

N94

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e quando l’attività svolta abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell’applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di

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Sezione IV - Disposizioni comuni. vigilanza, controllo e sanzioni amministrative
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Art. 28 - (Comunicazione a fini statistici e di monitoraggio e di analisi dell'offerta ricettiva)

N28

1. Tutti i soggetti titolari o gestori di esercizio ricettivo di cui all'articolo 23, nonché i soggetti che offrono o

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Art. 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)

N27

1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle struttur

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Art. 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dai comuni.

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Art. 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L’esercizio di un’attività ricettiva in violazione di quanto stabilito dall’articolo 26 è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000,00 euro e all’immediata chiusura dell’attività. N101

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

3. N29

4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo di classificazione, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. N30

5. La m

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CAPO IV - AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO ED ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE
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Sezione I - Agenzie di viaggi e turismo
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Art. 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)

N57

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente sul web, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della

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Art. 33 - (Garanzia assicurativa)

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977 nonché dal

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Art. 34 - (Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990, al SUAP del comune competente per territorio. L'attività può essere avviata dalla data di invio della segnalazione medesima al comune.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;

b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;

c) le generalità, la cittadinanza e la residenza del direttore tecn

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Art. 35 - (Mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di nuova SCIA)

1. Sono ammesse modifiche e variazioni nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a s

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Art. 35-bis (Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. Ai fini della SCIA di cui all'articolo 34, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 nonché, con riferimento a

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Art. 36 - (Divieto di prosecuzione dell'attività e sanzioni)

1. L'attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata e il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività medesima sia in sede di presentazione della SCIA sia successivamente, nel corso dell'esercizio dell'attività,

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Art. 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
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Art. 38 - (Esclusione)

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione:

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Sezione II - Altri organismi operanti nel settore
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Art. 39 - (Associazioni e altri enti senza scopo di lucro. Elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro)

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati e che operano in modo continuativo nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali possono organizzare viaggi esclusivamente per i propri associati da almeno due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da

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Art. 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
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Sezione III - Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative
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Art. 41 - (Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal comune compet

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Art. 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo in mancanza di SCIA ai sensi degli articoli 34 e 35 è soggetto al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate, e all'immediata chiusura dell'attività. N119

2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma d

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CAPO V - STRUMENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO
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Art. 43 - (Sviluppo e consolidamento del brand e dell'immagine del sistema turistico regionale)

1. La Regione promuove e valorizza sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine complessiva del sistema turistico laziale, delle sue aree territoriali di destinazione e dei suoi prodotti tur

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Art. 44 - (Sviluppo della formazione in materia turistica)

1. Al fine di favorire la con

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Art. 45 - (Interventi a favore del turista)

1. La Regione sostiene le attività per la tutela e la valorizzazione della qualità dell'offerta turistica e il rispetto dei diritti del turista e delle comunità locali ospitanti.

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CAPO VI - UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE
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Art. 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)

1. Per garantire l'utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, la Regione adotta, sulla base della cartografia catastale nonché dei dati forniti dal Sistema informativo del demanio marittimo (SID), ai sensi dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizion

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Art. 46-bis (Valenza turistica delle aree del demanio marittimo)

N35

1. I comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità turistiche e ricreative in conformità a quanto previsto dall’articolo 03, comma 1

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Art. 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)

1. I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, N38 alla decadenza e alla revoca, non

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Art. 48 - (Deposito cauzionale)

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedon

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37523 11095792
Art. 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)

1. I provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal comune competente con provvedimento adeguatamente motivato.

2. In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o, per quanto riguarda la concessione di aree del demanio marittimo, in caso di contrasto sopravvenuto con il piano di cui all'articolo 46, il c

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Art. 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)

1. Il comune concedente rilascia:

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37523 11095794
Art. 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)

1. Le concessioni delle aree demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché al pag

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37523 11095795
Art. 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:

a) gli stabilimenti balneari;

b) spiagge libere con servizi; N40

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37523 11095796
Art. 52-bis - (Periodo di apertura delle attività)

N41

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37523 11095797
Art. 53 - (Esercizio delle attività oggetto di concessione)

N42

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37523 11095798
Art. 53-bis - (Trasparenza delle concessioni)

N41

1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituz

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37523 11095799
Art. 54 - (Vigilanza)

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzion

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37523 11095800
Art. 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione “senza la presentazione della SCIA” N37 comporta la sanzione amministrativa da 2.500 a 5.000 euro e l'immediata chiu

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37523 11095801
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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37523 11095802
Sezione I - Disposizioni finali
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37523 11095803
Art. 56 - (Regolamenti autorizzati)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell' articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, s

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37523 11095804
Art. 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

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37523 11095805
Art. 57-bis - (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 a

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37523 11095806
Art. 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;

a ter) l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei programmi d'intervento previsti dall'Unione europea o da leggi statali;

a quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;";

b) le lettere b), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli

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37523 11095807
Art. 59 - (Abrogazioni)

1. "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, sono abrogate le seguenti disposizioni:" N2

a) la legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni pro-loco);

b) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);

c) il regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

d) il regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell'articolo 6 del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1, concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53");

e) la legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici);

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Sezione II - Disposizioni transitorie
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37523 11095809
Art. 59-bis - (Modifica dello statuto dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.)
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37523 11095810
Art. 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)

N16

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37523 11095811
Art. 61 - (Primo piano turistico regionale)

1. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 17, il primo piano turistico regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata i

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37523 11095812
Sezione III - Disposizioni finanziarie
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37523 11095813
Art. 62 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB B41, B43 e B44.

1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernent

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