Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, della L.R. 24/05/2022, n. 8, così recitava:

"Art. 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

2. L'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa."

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