Regolam. R. Lazio 03/08/2015, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Lazio 03/08/2015, n. 7

Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis, dell'articolo 23 della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l.r. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche).
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Capo I - Disposizioni Generali
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 bis dell’articolo 23 della l.r. 6 agosto 2007, n. 13R (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l.r. 6 agosto 1999, n. 14R

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Art. 2 - (Condizioni per la localizzazione)

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 1, l’albergo diffuso è localizzato in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti ed esclusivamente negli ambiti di seguito indicati:

a) nei centri storici, ricadenti nelle zone territoriali omogenee (ZTO), individuate ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

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Art. 3 - (Caratteristiche degli alberghi diffusi)

1. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, realizzate in edifici con caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali tipiche dei luoghi e coerenti con il contesto urbano e insediativo. Gli alberghi diffusi forniscono alloggio anche in stabili separati, purché distanti non oltre trecento metri dall’edifico principale in cui sono ubicati i servizi comuni.

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Capo II - Requisiti per l’esercizio dell’attività e obblighi informativi
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Art. 4 - (Requisiti minimi)

1. Ai fini del presente regolamento gli alberghi diffusi posseggono i seguenti requisiti minimi, come specificati agli Allegati A1 e A2, ed in particolare:

a) numero complessivo di camere da letto e di ap

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Art. 5 - (Accessibilità)

1. I fabbricati che ospitano gli alberghi diffusi assicurano alle persone con ridotta o impedita capacità motoria la fruizione, in condizione di sicurezza e autonomia, degli spazi e delle attrezzature sia all'interno delle unità abitative che nelle zone di relazione.

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Art. 6 - (Denominazione)

1. La denominazione, comprensiva della specifica tipologia di “Albergo diffuso”, non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all’aria aperta presenti sul territorio comunale, compre

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Art. 7 - (Insegna, targa e altri obblighi informativi)

1. Sulla facciata principale degli alberghi è esposta, in modo ben visibile all’esterno e preferibilmente sull’edificio che ospita i servizi comuni di ricevimento e portineria, l’insegna recante l’esatta denominazione completa della struttura.

2. All’esterno delle unità abitative, costituite dalle camere da letto

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Capo III - Esercizio dell’attività
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Art. 8 - (Inizio attività)

1. Le attività ricettive destinate ad albergo diffuso hanno classificazione unica.

2. Ai fini dell’avvio dell’attività il soggetto interessato presenta, presso lo Sportello unico per le atti

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Art. 9 - (Documentazione da allegare alla SCIA)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241R (Nuove norme in materia di provvedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, la SCIA di cui all’articolo 8 contiene le indicazioni relative alla tipologia di appartenenza, alla localizzazione della struttura ai sensi dell’articolo 2, alla denominazione, alla ragione sociale, al legale rappresentante, al possesso dei requisiti previsti dall

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Art. 10 - (Variazioni e modifiche)

1. Il titolare o il gestore dell’albergo diffuso, mediante la presentazione di nuova SCIA, provvede a segnalare al Comune:

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Art. 11 - (Modalità di gestione)

1. L’albergo diffuso è gestito in forma imprenditoriale e la gestione fa capo ad un unico soggetto giuridico.

2. Il titolare, o il gestore, provvede a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

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Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 12 - (Disposizioni transitorie)

1. I titolari o i gestori degli alberghi diffusi già operanti ai sensi del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16R (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rispettino le condizioni di localizzazione di cui all’articolo 2 e siano in possesso dei requisiti previsti al Capo II, entro il 3

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Art. 13 - (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicaz

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Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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