Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 24/05/2022, n. 8, così recitava:

"Art. 9 - (Sistemi turistici locali)

1. I sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, sono il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio, caratterizzati dall'offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, compresi i prodotti eno-gastronomici e dell'artigianato locale, nonché dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.

2. Ai STL possono partecipare le province, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni pro-loco, gli enti e i privati, singoli o associati, che operano nel settore turistico e nei settori ad esso collegati."

Dalla redazione