Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 34, della L.R. 27/02/2020, n. 1 e, successivamente, abrogata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24/05/2022, n. 8, così recitava:

"e-bis) Al fine di valorizzare quanto disciplinato dalla l.r. 21/2001 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) e confermato dalla Regione Lazio attraverso il riconoscimento ad ogni “strada” di uno specifico simbolo, le stesse possono essere coinvolte nelle manifestazioni fieristiche legate al turismo, qualora attinenti al settore enogastronomico tipico/locale, al fine di avere visibilità sulle valenze e potenzialità territoriali."

Dalla redazione