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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 17/09/1984, n. 53
L. R. Lazio 17/09/1984, n. 53
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Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione della leggeLa Regione Lazio, al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive anche nel connesso aspetto afferente ai loro servizi |
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Art. 2 - Soggetti ammessi a contributo |
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Art. 3 - Iniziative ammesse a contributo1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per: a) costruzione, ricostruzione, completamento, ampliamento, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento di immobili da adibire o già adibiti ad esercizio alberghiero, arredamenti ed attrezzature, opere ed i |
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Art. 4 - Forma e misura dei contributiPer le iniziative di cui al precedente articolo 3 sono congiuntamente concessi contributi nelle seguenti forme e misure: a) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; |
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Art. 4-bis - Contributi per operazioni di «leasing»1. Per le iniziative non finanziate |
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Art. 5 - Domande di contributo |
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Art. 6 - Istruttoria delle domandeIl regolamento d'esecuzione disciplina le modalità con cui le domande di contributo vengono istruite. |
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Art. 7 - Servizi generaliLa Regione, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese alberghiere e di campeggio maggiormente rappresentative a livello regionale, cura dire |
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Art. 8 - Programmi di interventoLa Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge n. 217 del 1983 e sentite le organizzazioni di categoria delle imprese ricettive di cui alla presente legge maggiormente rappresentative a livello regionale, propone le direttive generali per i programmi pluriennali ed annuali di intervento al Consiglio regionale che le adotta secondo gli indirizzi e gli obiettivi programmatici della |
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Art. 9 - Non cumulabilità dei contributiPer la stessa iniziativa non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Cas |
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Art. 10 - Condizioni per l'erogazione dei contributiL'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata: 1) alla rispondenza dell'iniziativa da finanziare al progetto di massima od al preventivo od al contratto di acquisto od al contratto di «leasing», presentati a corredo della domanda. Per le opere eseguite deve essere presentata perizia giurat |
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Art. 11 - Vincolo ed obbligo di destinazione1. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi ai sensi della presente legge, sono vincolati per la durata di dieci anni alla destinazione specifica ed effettiva, in base alle iniziative integralmente realizzate. Il vincolo è trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. Nel caso in cui il beneficiario dei contributi è soggetto div |
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Art. 12 - Liquidazione dei contributiLa liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, successivamente all'accertamento dell'avvenuta osservanza d |
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Art. 13 - Revoca della concessioneLa revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (Istituto centrale di statistica) relativi all'aumento annuo del costo della vita, nonché degli interessi legali vengono disposti dalla Giunta regionale quando: a) venga men |
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Art. 14 - Norme transitorieNella prima applicazione della presente legge, gli operatori turistici che hanno presentato una istanza finanziabile ai sensi delle precedenti leggi regionali in vigore dall'anno 1979, con esclusione di ogni istanza di richiamo ivi prevista, in merito alla quale non sia intervenuta o non sia stata resa esecutiva alcuna |
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Art. 15 - Disposizioni finanziariePer l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984. La spesa di L. 4.000 milioni è autorizzata dal comma precedente per l'anno finanziario 1984, è iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che si |
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Art. 16 - Entrate con vincolo di destinazioneNello stato di previsione dell'entrata a partire dall'anno 1984 viene istituito il capitolo n. 02432 con la seguente denominazione: «Rientri per capitali, rivalutazioni ed interessi su precedenti erogazioni finanziarie in materia di ricettivo-turistico», sul quale affluiscono le entrate realizzate nel corso dell'esercizio per: |
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Art. 17 - Intervento finanziario aggiuntivo dello StatoLa quota destinata alla Regione Lazio dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, di cui agli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, viene iscritta |
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Art. 18 - Dichiarazione di urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statu |
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