N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2020, n. 22.

L’articolo 19 così recitava:

“Art. 19

1. Il Servizio di coordinamento operativo:

- provvede all’attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub - regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l’impiego d’emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l’approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l’impiego in operazioni di emergenza; l’organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza.

2. Il Servizio è, altresì, il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualità - sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore dallo stesso delegato - organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 28 ed organizza l’impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonché dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all’interno ed, eventualmente, all’esterno dell’ambito regionale.”

Dalla redazione

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