Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2020, n. 22.

L’articolo 20 così recitava:

“Art. 20

1. Il Servizio amministrativo - contabile:

- cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile connessi alla competenza della Direzione regionale, nonché di quelli connessi alle disponibilità del Fondo regionale, si cui al successivo Titolo III, articolo 33.”

Dalla redazione