Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2020, n. 22.

L’articolo 26 così recitava:

“Art. 26

1. Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, sino alla costituzione dei gruppi di ricerca di cui all’articolo 24, lettera a), la Direzione regionale per la protezione civile può utilizzare un “nucleo di ricerca” composto da esperti esterni da convenzionare e da personale regionale scelto fra quello indicato al precedente articolo 17.”

Dalla redazione