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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 07/09/1990, n. 43
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- L.R. 15/05/2002, n. 13
- L.R. 12/02/2001, n. 3
- L.R. 01/06/1993, n. 27
- L.R. 02/04/1991, n. 13
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Finalità della legge1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la valutazion |
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Art. 2. - Contenuti della VIA1. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti o temporanei, a piccola e grande distanz |
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Art. 3 - Partecipazione della Regione alle procedure di VIA statale1. La Regione esprime il parere di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sui progetti |
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Art. 4. - Partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA1. La partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA costituisce un requisito essenziale delle procedure medesime ed è finalizzata a: a) informare e rendere partecipi per i cittadini delle iniziative e deg |
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Capo II - Campo di applicazione |
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Art. 5. - Ambiti di applicazione1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’articolo 9-bis, i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006. |
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Art. 5-bis. - Esclusioni1. Sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge: a) i progetti relativi a interventi di adeguamento di opere esistenti, finalizzati alla riduzione delle condizioni di inquinamento disposte da norme sopravvenute in materia di tutela ambientale; l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto, verificata la conformità del medesimo alle norme sopravvenute, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; N38 b) gli interventi di ripristino, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti dovuti a calamità; b-bis) gli interventi di manutenzione ordinaria delle vie navigabili. N39 |
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Art. 5-ter - Reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione |
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Art. 6. - Categorie e soglie |
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Art. 7. - Aree sensibili |
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Capo III - Disciplina procedurale |
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Sezione I - Verifica di assoggettabilità |
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Art. 8. - Progetti di legge |
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Art. 9 - Coordinamento dei procedimenti1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti in riferimento ai progetti di opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale da realizzarsi in attuazione di piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi con |
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Art. 9-bis - Verifica di assoggettabilità - screening1. I progetti di cui all’articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull’ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale. 2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente: a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale: 1) il progetto preliminare; 2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell’allegato V alla parte II al decreto legislativo 152/2006; 3) lo studio d’incidenza di cui all’articol |
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Sezione II - Procedura di valutazione di impatto ambientale |
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Art. 10 - Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale1. Il soggetto proponente la realizzazione di un’opera o di un intervento ai sensi d |
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Art. 11. - Disposizioni in ordine alla redazione degli studi di impatto ambientale1. Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti di opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), deve essere realizzato con obiettivi e a scala coerenti con il livello di definizione del progetto in esame. 2. Lo studio di impatto ambientale deve contenere i seguenti elementi: a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente; b) la descrizione delle finalità dell'opera e dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative; c) la descrizione del progetto con particolare riferimento: 1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme; |
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Art. 12. - Esame preliminare ed eventuale integrazione dello studio |
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Art. 13 - Individuazione delle autorità interessate |
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Art. 14 - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 2, il soggetto proponente fa pubblicare sul quotidiano locale maggiormen |
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Art. 15 - Consultazioni1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 10, comma 3, sono presentati alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale: a) il parere sulla documentazione di cui all’articolo 10, comma 2, da parte delle autorità interessate; b) eventuali osservazioni da parte del pubblico. |
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Art. 16. - Consultazione del pubblico interessato |
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Art. 17. - Parere della Commissione tecnico-consultiva VIA |
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Art. 18. - Rapporto finale |
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Art. 19. - Provvedimento di VIA1. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'articolo 17 da parte della Commissione tecnico-consultiva VIA |
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Art. 20. - Effetti del provvedimento1. Il provvedimento di cui all'articolo 19: a) obbliga il soggetto proponente a conformare il progetto al contenuto dispositivo del provvedimento, ad adottare le misure di mitigazione |
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Art. 20-bis. - Ulteriori effetti dei provvedimenti di VIA |
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Capo IV - Sanzioni e vigilanza |
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Art. 21. - Vigilanza sulla costruzione e l'esercizio delle opere01. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere e interventi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o di approvazione adottati senza la previ |
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Art. 21-bis - (Sanzioni) |
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Capo IV - Organi ed uffici regionali |
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Art. 22 - (Commissione tecnico-consultiva VIA)1. Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la Commissione è composta da: a) N33 b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede; N34 c) il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto |
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Art. 23. - Commissione tecnico-consultiva per la valutazione di impatto ambientale |
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Art. 24. - Uffici regionali competenti. Integrazioni alla L.R. 1 marzo 1988, n. 71. All'articolo 69, comma 2, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: |
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Art. 25 - Informazioni sottoposte a segreto industriale o commerciale1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presen |
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Capo VI - Attività promozionale, collaborazioni esterne, strumenti informativi |
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Art. 26. - Attività promozionale della Regione1. L'Amministrazione regionale, promuove, attraverso l'Ufficio di piano, ricerche e sperimentazioni in materia di impatto ambientale |
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Art. 27. - Collaborazioni esterne1. L'Amministrazione regionale può avvalersi - ai fini dell'attuazione della presente legge - della collaborazione di enti, di orga |
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Art. 28. - Strumenti informativi1. L'Amministrazione regionale provvede alla costituzione di un Sistema informativo finalizzato alla VIA, accessibile agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il sistema è realizzato con criteri concordati con il Ministero dell'ambiente al fine di |
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Art. 29. - Trasmissione di informazioni al Ministero dell'ambiente ed utilizzo delle informazioni trasmesse dallo stesso Ministero1. L'Amministrazione regionale informa annualmente il Ministero dell'ambiente in merito ai provvedimenti adottati e alle procedure d |
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Capo VII - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 30. - Regolamento di esecuzione1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentiti la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 23 e la competente Commissione consiliare, emana il regolamento di esecuzione della presente legge, il quale contiene, in particolare: a) le disposizioni attuative ed integrative delle procedure di VIA di cui al Capo III; |
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Art. 30-bis - (Recepimento di leggi statali e direttive comunitarie) |
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Art. 31. - Misure di mitigazione |
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Art. 32. - Disposizioni abrogative e interpretative1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare: a) l'articolo 13 della L.R. 20 maggio 1985, n. 22, con |
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Art. 33. - Disposizione finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 26 e 27 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione della spesa d |
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Art. 34. - Entrata in vigore della legge e decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le disposizioni di cui al Capo III, Sezione II, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. 3. In sede di prima applicazione della presente e fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, sono soggetti alla procedura di cui al Capo III, Se |
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Art. 34-bis. - Norma transitoria1. Le procedure di cui alla presente legge non si applicano alle istanze inoltrate alle autorità competenti a rila |
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