N42 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 125, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 7 - Aree sensibili

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), sono considerate aree sensibili quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di valori ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività e insediamenti che comportino già notevoli effetti sull'ambiente.

2. Le aree sensibili sono individuate dal regolamento di esecuzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici di adeguamento al Piano urbanistico regionale e, per i Comuni non adeguati, del Piano urbanistico regionale, nonché degli strumenti della programmazione economica e sociale, generale e di settore.

3. Il regolamento di esecuzione individua altresì le categorie di opere localizzate nelle aree sensibili, diverse da quelle già individuate ai sensi dell'articolo 6, che siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b).”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino