Articolo abrogato dall’art. 125, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 8. - Progetti di legge

1. All'atto della presentazione al Consiglio regionale, i progetti di legge d'iniziativa giuntale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti dell'applicazione della legge sull'ambiente. 2. I progetti di legge di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di iniziativa consiliare o popolare possono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma 1, per la cui relazione i proponenti avranno la facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici regionali competenti per materia.”

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