Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 09/11/1998, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 12/02/2001, n. 3, così recitava:

“Art. 23 - Commissione tecnico-consultiva per la valutazione di impatto ambientale

1. Presso l'Ufficio di piano è istituita la Commissione tecnico-consultiva per la valutazione di impatto ambientale, con lo scopo di assistere l'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. La Commissione è così composta:

a) l'Assessore regionale all'Ufficio di piano, che la presiede;

b) il Direttore regionale dell'ambiente, con funzioni di Vicepresidente;

c) l'Avvocato della Regione;

d) i Direttori regionali della programmazione, della pianificazione territoriale e dell'igiene e sanità, ovvero i loro rappresentanti;

e) il Direttore del Servizio per la valutazione di impatto ambientale, che svolge pure le funzioni di segretario;

f) il Soprintendente ai beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici per il Friuli-Venezia Giulia;

g) cinque esperti in materia ambientale designati dalla Giunta regionale sentite le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 e operanti nella Regione.

3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai componenti della Commissione competono i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti.”

Dalla redazione